Graduatorie, Gps e supplenze

Posti accantonati Pnrr: l’assegnazione della supplenza in caso non venga assegnata in tempo all’avente diritto

Proseguono in questi ultimi venti giorni dell’anno le assegnazioni delle supplenze per l’anno scolastico 2024/25. L’anno scolastico è abbondantemente avviato ma ci sono ancora molte incertezze, anche in virtù della necessità di completare le nomine in ruolo da concorso PNRR. Una delle situazioni da monitorare con maggiore attenzione riguarda quella inerente le cattedre finora assegnate con “con contratto fino ad avente diritto clausola DL 71/2024”. Sono cattedre che potrebbero rischiare di non ottenere copertura entro fine anno.

La stessa classe di concorso

La normativa con il DL 71/2024 prevede che il docente vincitore del concorso DDG n. 2575/2023 per infanzia e primaria oppure DDG n. 2576/2023 per la secondaria con supplenza su posto vacante per la stessa classe di concorso e regione venga confermato sulla stessa sede.

Questo significa che il posto accantonato, nel caso in cui non rientri tra le selezioni degli altri candidati, resti vacante per l’intro anno scolastico.

I posti accantonati sono soggetti a una particolare normativa, sulla base della quale i Dirigenti Scolastici hanno assegnato supplenze “fino ad avente diritto clausola risolutiva DL 71/2024”.

E qui appunto entrano in gioco le decisioni e il destino dell’avente diritto vincitore del concorso. Se riesce a ottenere il posto entro il 31 dicembre o comunque entro i 5 giorni utili per la presa di servizio su nomine effettuate entro il 31 dicembre, per il supplente viene meno la cattedra.

La scadenza di fine anno

Ma può anche accadere che l’avente diritto non riceve l’assegnazione del posto. In questo caso la normativa non è chiara, perché non è detto che in caso di mancanza dell’avente diritto nominato entro la data ultima del 31 dicembre, il posto reti assegnato al supplente già in carica.

E’ quello che verrebbe da pensare per tutelare il docente stesso e gli studenti, in nome della continuità didattica. Però il posto, pur essendo vacante fino al 31 agosto 2025 viene assegnato con tipologia N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata con “Applicazione D.L. 71/2024”

E’ una tipologia di posto che fa riferimento alla normativa disciplinata dal decreto-legge 71 del 2024. In questo senso fa fede la data fine del contratto al 31/12/2024 con clausola risolutiva “Il presente contratto è inoltre risolto qualora sia individuato l’avente titolo secondo quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 3, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106”.

Qui si crea un vuoto normativo, considerato che non è contemplata dalla normativa l’ipotesi che non arrivi l’avente diritto. Questo significa che il posto, su cui il supplente ha un vincolo massimo fino al 31 dicembre 2024, rientra come disponibilità sopravvenuta e assegnata dalle GPS.

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