Scuola

Assegnazione provvisoria 2022 requisiti: nuovi criteri nella priorità dei riconoscimenti

Anche per le assegnazioni provvisorie bisogna tenere conto della precedenza per assistenza a familiare disabile. Secondo una recente sentenza, questa precedenza deve sempre essere riconosciuta. Lo testimonia il recente caso di una docente della scuola dell’Infanzia, referente unica di familiare con disabilità grave, che ha ottenuto il riconoscimento del diritto a beneficiare della cosiddetta 104, anche nelle procedure di assegnazione provvisoria interprovinciale per l’assistenza a congiunto con grave disabilità.

Sede di lavoro più vicina

Il diritto è stato riconosciuto dal Tribunale di Cosenza, che ha confermato il valore generale dell’art. 33, quinto comma, della l. 104/1992 secondo cui il familiare lavoratore, che assiste con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, con il provvedimento emanato ex articolo 700 cpc del 12 gennaio 2022.

Le motivazioni della sentenza

“La ricorrente, dopo aver premesso di essere docente della scuola dell’infanzia per la classe di concorso AAAA […], esponeva di aver presentato nell’anno scolastico 2021/2022 domanda di mobilità/trasferimento interprovinciale, nonché di assegnazione provvisoria […] Deduceva che, nonostante la disponibilità di posti sulla classe di concorso, le sue domande non erano state accolte, a differenza di quanto accaduto per altri colleghi senza alcun titolo di precedenza ed evidenziata che l’Amministrazione non le aveva attribuito la precedenza ex L. n. 104/1992 sulla scorta delle previsioni del CCNI che la riconosceva soltanto nelle procedure di mobilità provinciali e non anche su quelle interprovinciali. […] è indubbio, invero, che l’espletamento dell’attività didattica in un istituto scolastico (in provincia di Cosenza) considerevolmente distante (oltre 170 chilometri) dalla residenza della ricorrente e del congiungo disabile, impedisce, di fatto, alla prima di prestare assistenza, con carattere di continuità, alla persona in situazione di disabilità grave. […] PQM accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione provvisoria presso la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella relativa domanda, con precedenza di cui all’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992”.

Controllo titoli supplenti

Intanto arrivano ulteriori chiarimenti per quel che riguarda l’inserimento dei docenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze. I chiarimenti arrivano dall’Ufficio scolastico di Caltanissetta che ha fornito indicazioni sul controllo dei titoli dei supplenti al momento dell’inserimento in graduatoria e l’esclusione dei candidati che non hanno idoneo titolo.

“In caso di riscontrata carenza del titolo di accesso richiesto dalla vigente normativa, questo Ufficio – scrive l’AT di Caltanissetta nella nota – provvede a disporre l’esclusione del candidato dalla corrispondente graduatoria, mentre l’eventuale servizio prestato dall’aspirante per tale classe di concorso sarà dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non potrà essere menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e per lo stesso non verrà attribuito alcun punteggio, né sarà utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera“.

I requisiti dovevano essere in possesso dei candidati entro il 6 agosto 2020, termine ultimo per la presentazione
delle istanze di partecipazione alla procedura di inserimento in GPS.