Sostegno Indire secondo ciclo, escluso il 2025/26 anche per chi alla data di presentazione della domanda avesse già raggiunto l’annualità di servizio

Per accedere ai percorsi di specializzazione abbreviati sul sostegno previsti dall’art. 6 del DL 71/2024 valgono solo gli otto anni fino al 2024/25: escluso il 2025/26.

Sostegno INDIRE, cosa cambia con il Decreto Scuola 127/2025

Il Decreto Scuola n. 127/2025, approvato definitivamente dalla Camera il 29 ottobre, ha modificato gli articoli 6 e 7 del DL 71/2024, introducendo la possibilità di attivare percorsi di specializzazione abbreviati sul sostegno.

I nuovi corsi potranno essere attivati fino al 31 dicembre 2026 e si dividono in due tipologie: articolo 6 con percorsi riservati ai docenti con tre anni di servizio su sostegno e articolo 7 con percorsi destinati ai docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero.

Per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE/Università, il requisito dei tre anni di servizio deve essere già completo entro i termini stabiliti dal bando.

Il requisito dei tre anni di servizio per i docenti triennalisti

Per accedere ai percorsi previsti dall’articolo 6, possono partecipare i docenti che possiedono il titolo di accesso all’insegnamento per il grado scolastico interessato, hanno svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, hanno prestato servizio nelle scuole statali o paritarie.

Il servizio deve essere riferito allo stesso grado di istruzione per cui si richiede l’accesso al percorso.

Sono invece esclusi i servizi svolti nell’istruzione professionale regionale.

Il titolo di accesso alla classe di concorso o al grado scolastico deve essere posseduto entro la scadenza per la presentazione della domanda.

Quali anni di servizio vengono considerati

Il requisito dei tre anni deve essere maturato negli otto anni scolastici precedenti, calcolati a ritroso a partire dall’anno scolastico 2024/25. Non è considerato valido l’anno scolastico 2025/26, anche nel caso in cui l’aspirante abbia già maturato un’ulteriore annualità di servizio alla data di presentazione della domanda.

Quando il servizio vale come annualità

Ai fini del requisito richiesto, un anno di servizio è considerato valido se ricorre una delle seguenti condizioni: servizio di almeno 180 giorni nell’anno scolastico, servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini finali, per la scuola dell’infanzia, servizio svolto fino al 30 giugno.

Solo le annualità che rispettano queste condizioni possono essere conteggiate per raggiungere il requisito dei tre anni di servizio su sostegno necessario per accedere ai percorsi previsti dall’articolo 6.