Scuola

Titolo estero sostegno: il riconoscimento può essere negato, Consiglio di Stato dà ragione al Ministero

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6816/2026, ha stabilito che un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero non può essere riconosciuto in Italia quando presenta differenze sostanziali e incolmabili rispetto al percorso formativo italiano. Ne parla oggi Orizzonte Scuola in un approfondimento.

Il caso

La vicenda riguarda una docente che aveva conseguito un titolo in Romania e aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione di riconoscerlo per insegnare sul sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nelle classi ADMM e ADSS.

Inizialmente il TAR aveva dato ragione alla docente, ritenendo legittima la sua richiesta di riconoscimento. Il Ministero aveva però impugnato la decisione e il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza.

Secondo i giudici, dalle verifiche effettuate dal Ministero sono emerse differenze troppo importanti tra la formazione conseguita in Romania e quella richiesta in Italia. Non si tratta, quindi, soltanto della mancanza di alcuni esami o di singole competenze, ma di una preparazione complessivamente non equivalente a quella necessaria per ottenere la specializzazione sul sostegno.

Per quel che riguarda invece le misure compensative, cioè gli eventuali esami, tirocini o percorsi integrativi che possono essere richiesti per colmare le differenze tra un titolo estero e uno italiano, il Consiglio di Stato chiarisce che queste misure possono servire a colmare carenze formative, ma non possono trasformarsi in un intero percorso di abilitazione personalizzato, alternativo a quello previsto dalla normativa italiana. In sostanza, non è possibile utilizzare il riconoscimento di un titolo estero per aggirare le procedure necessarie a conseguire la specializzazione in Italia.

I giudici richiamano inoltre la necessità di tutelare gli alunni con disabilità, garantendo che gli insegnanti di sostegno possiedano una preparazione adeguata.

Cosa significa per gli altri docenti con titolo estero?

La sentenza non stabilisce che tutti i titoli conseguiti in Romania o in altri Paesi esteri siano automaticamente invalidi. Conferma, invece, che ogni richiesta deve essere valutata verificando l’effettiva corrispondenza tra i percorsi formativi.

Quando le differenze sono limitate, possono essere previste misure compensative. Quando invece risultano sostanziali e non colmabili attraverso tali misure, il Ministero può negare il riconoscimento.

Il principio centrale della sentenza è dunque che il riconoscimento del titolo estero non è automatico e le misure compensative non possono sostituire un intero percorso di specializzazione sul sostegno.

La decisione riguarda il caso specifico esaminato dai giudici, ma il principio espresso può assumere rilievo anche per altre controversie relative al riconoscimento dei titoli esteri.

Lascia un commento