In attesa che vengano pubblicati i decreti che consentano la pubblicazione dei bandi per l’avvio dei Corsi Indire per la specializzazione sul sostegno (DL 71/2024 art. 6 e 7) con la collocazione temporale prevista per fine aprile ancora meritevole di considerazione, restano molti dubbi circa gli sviluppi che ci saranno una volta conclusi i primi corsi e conferite le prime specializzazioni “abbreviate”.
La valenza di titolo universitario
A generare dubbi e confusione la notizia data dal ministero nelle scorse settimane in base alla quale il titolo di specializzazione conseguito attraverso i corsi sostegno sarà diverso a seconda che i corsi vengano erogati direttamente da INDIRE e non dalle università. I Corsi Indire non avranno valenza di titolo universitario. Questo comporta che la specializzazione ottenuta mediante questi percorsi sarà valida e riconosciuta solo all’interno del sistema scolastico italiano.
Secondo Scuolainforma, questo non dovrebbe essere un motivo di eccessiva preoccupazione, dal momento che la disparità di valore non inciderà più di tanto una volta che un docente diventerà di ruolo. Il fatto che la specializzazione INDIRE non sarà un titolo universitario potrebbe avere un valore marginale.
La normativa
Ora come ora, in base alle previsioni contenute nel nuovo CCNI 2025/28 il titolo di specializzazione su sostegno non conferisce alcun punteggio, né per la mobilità né nella graduatoria interna di istituto. E’ sancito dalla nota 11bis, relativa sia alla sezione A3 – punto B – della Tabella A sia alla sezione B2 – punto C – della Tabella B, che riporta: “Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio”.
Cosa significa
Questo significa che il titolo di specializzazione su sostegno non è valutabile. Il motivo è che non vale come titolo generale aggiuntivo valido per l’accesso ai ruoli.
