Sostegno

Sostegno, arriva l’emendamento al decreto scuola per collocare in organico di diritto tutti i posti in deroga confermati per un biennio

Un emendamento alo decreto scuola che verrà discusso in Aula a inizio novembre potrebbe rappresentare un punto di svolta per il precariato in Italia consentendo la trasformazione dei posti vacanti utili per le immissioni in ruolo di tutte le cattedre di sostegno al momento attivate in deroga per un biennio all’interno delle scuole.

Il doppio canale di reclutamento

L’emendamento è rivolto a un tentativo di risoluzione di quella che è forse la principale criticità della scuola italiana, insieme a quella delle retribuzioni del personale scolastico. Ma se gli stipendi riguardano “solo” (si fa per dire), i diretti interessati, il precariato indirettamente penalizza tutto il sistema, studenti in primis.

La discontinuità didattica, soprattutto sul sostegno, rappresenta infatti uno dei principali freni all’educazione e all’apprendimento degli studenti. In questo senso va letto il tentativo del sindacato Anief di inserire un emendamento al decreto Scuola 170-2026.

Un emendamento che va nella stessa direzione del doppio canale di reclutamento, che con la trasformazione delle Gps in Gpsr consentirebbe di assumere non solo da concorsi ma anche da graduatorie premiando esperienza e anni di insegnamento. Con l’emendamento proposto, su punta a ridurre la supplentite.

La trasformazione dei posti in deroga

Ora la palla passa alla commissione di competenza del Senato, che deve valutare se consentire di rivedere, “a partire dall’anno scolastico 2027/28 i criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

L’emendamento consentirebbe di assicurare “la tutela degli alunni con disabilità che all’inizio dell’anno scolastico si trovano ad attendere per mesi l’arrivo del supplente di sostegno è necessario, in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, eliminare qualsiasi limite all’organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità”.

Il vantaggio di questo emendamento sarebbe l’impatto zero a livello economico per le casse dello Stato, tema che spesso frena nuove iniziative. Infatti i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Non solo: si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

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