Come ogni anno, dopo i primi bollettini di nomina, gli Uffici Scolastici ricevono numerose segnalazioni e reclami da parte dei docenti che ritengono di essere stati scavalcati ingiustamente dall’algoritmo, ritrovandosi dopo il primo turno di nomina ancora senza assegnazione.
I docenti destinatari di continuità
Una situazione che quest’anno è inevitabilmente acuita dall’introduzione della nuova norma sulla conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia. Nel bollettino zero, riservato ai docenti destinatari di continuità, docenti specializzati ben posizionati in graduatoria possono essere stati scavalcati da colleghi anche non specializzati e con punteggio inferiore (purché aventi diritto alla nomina nel primo turno in base alla simulazione degli uffici scolastici).
Tutto questo sta inevitabilmente provocando lamentele e polemiche, e gli uffici scolastici, come spesso avviene, provvedono a diramare note con le quali chiariscono i vari meccanismi di nomina, in modo da limitare i reclami. Spiegazioni che valgono per il primo bollettino e anche per i prossimi, ora che è terminata la fase di conferma dei docenti di sostegno.
Le preferenze di sede
Uno degli uffici scolastici che hanno deciso di pubblicare una nota di chiarimento è quello di Roma, che ha spiegato come funziona l’algoritmo: il sistema lavora la posizione di ciascun aspirante utilmente collocato in graduatoria. Viene preso in considerazione il punteggio di inserimento nelle graduatorie di interesse.
E’ un sistema studiato in modo da rispettare le preferenze di sede (scuola, distretto, comune) e la tipologia di contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone) espresse in domanda. A quel punto l’algoritmo incrocia posti disponibili e preferenze del candidato.
Se non c’è riscontro, il docente risultato in posizione utile per la nomina, viene considerato rinunciatario. Altri motivi per cui un docente non riceve la nomina e viene scavalcato, possono essere le riserve e le precedenze di cui godono i colleghi. Le riserve per privacy non vengono segnalate nel bollettino.
L’algoritmo non torna indietro
Le riserve possono anche essere assistite da un diritto di precedenza ai sensi della Legge n. 104/1992. In quel caso si entra a far parte del contingente, e si ha diritto a scegliere prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.
E poi c’è la questione per cui, in base all’art. 12 c. 10 dell’O.M. 88/24, l’algoritmo non torna indietro: “l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento.”