Docenti scavalcati in graduatoria dall’algoritmo e spezzoni non completati a dispetto della disponibilità. Solo pochi giorni dopo la pubblicazione dei primi bollettini, sono numerose le segnalazioni di problematiche nell’ambito dell’assegnazione supplenze 2025, e non c’è da meravigliarsi se si considera che quest’anno a complicare il tutto si aggiunge anche la questione della conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.
Gli equivoci più frequenti
Da cosa può dipendere? Cattiva interpretazione dei docenti che si ritengono vittime di ingiustizie, malfunzionamento dell’algoritmo o spiegazione logica dietro alle assegnazioni?
Per quanto riguarda la priorità della scelta della sede, è bene ricordare che chi ha diritto unicamente alla legge 104, art.21 o art.33, non ha diritto in automatico alla riserva dei posti per le gps. Ci sono casi di docenti riservisti senza diritto alla 104/92, e viceversa. O avere diritto a entrambe.
Il docente che beneficia della legge 104/92 e si trova in posizione utile per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto ha diritto ad essere soddisfatto nella preferenza di sede prima di colleghi che non hanno questo diritto, anche se vantano un punteggio maggiore.
Quando opera la priorità
E’ un meccanismo che non attribuisce punteggio aggiuntivo né permette di ottenere incarichi più lunghi o economicamente più consistenti rispetto a quelli spettanti per la propria posizione. La priorità opera soltanto tra posti della stessa durata e tipologia: cattedra intera o spezzone, 30 giugno o 31 agosto.
Il diritto alla supplenza non può essere slegato dal punteggio in graduatoria, dal momento che si ha diritto alla precedenza solo nel caso in cui sia stato verificato dall’ufficio scolastico l’aspirante è in posizione utile a ottenere l’incarico.
Da cosa dipende allora l’essere stati scavalcati in graduatoria dall’algoritmo da docenti posizionati peggio, cosa che suscita sempre un grande senso di ingiustizia da parte da chi si vede superare? Spesso dall’applicazione della priorità 104/92, che consente al beneficiario di scegliere la sede prima di altri o dall’assegnazione dei posti a docenti con riserva di legge (“riservisti”), anch’essi tutelati da norme specifiche.
