I nuovi provvedimenti inseriti nel decreto scuola e che aprono alla reintroduzione delle graduatorie a scorrimento degli idonei dei concorsi Pnrr (più ‘istituzione di elenchi regionali a tempo indeterminato per chi ancora non viene assunto da questi elenchi, dal 2026 però) sono una boccata d’ossigeno per chi ha preso parte alle ultime due procedure concordate in ambito europeo e non è riuscito a rientrare tra i vincitori.
Cosa cambia in vista del Pnrr 3
Una possibilità che potrebbe convincere molti idonei a non partecipare al prossimo concorso Pnrr 3, in programma a fine anno (almeno per quel che riguarda la pubblicazione del bando, le prove dovrebbero svolgersi a inizio 2026) considerato che l’aver superato le prove di Pnrr 1 o Pnrr 2 (o entrambi) adesso apre le porta a una concreta possibilità di ottenere una cattedra.
Ma quando prenderà il via la procedura di scorrimento delle graduatorie degli idonei al 30%? La normativa fa riferimento al prossimo anno scolastico, quindi al 2025/26, ma nel decreto non sono state inserite date specifiche che obblighino il ministero a scadenze per l’avvio di questa procedura.
Manca l’autorizzazione del Mef
In questo senso la procedura burocratica, nonostante la pubblicazione del decreto ufficializzi che si farà, non è ancora completata dal momento che manca ancora l’autorizzazione del MEF. Una volta espletato anche questo passaggio, si potrà procedere con la suddivisione provinciale dei posti.
Sarà solo a quel punto che il ministero potrà verificare l’esistenza di eventuali posti vacanti che potranno essere assegnati agli idonei fino al limite del 30%. Ma ricordiamo che in alcuni casi le assunzioni degli idonei potranno anche superare il limite imposto del 30%.
Percentuale non garantita
Allo stesso tempo, la percentuale indicata non costituisce un minimo garantito, perché l’estensione al 30% degli idonei per i prossimi tre anni non garantisce in alcun modo che ogni anno possa essere necessariamente assunto un 30% di idonei. L’unica certezza è che l’integrazione potrà avvenire una sola volta per un massimo del 30% dei posti banditi. Al contrario degli elenchi regionali validi dal 2026, che non avranno vincoli temporali, l’ampliamento del 30% avrà validità di soli tre anni dalla pubblicazione della graduatoria.