Graduatorie, Gps e supplenze

Aggiornamento graduatorie Gps 2022: possesso di laurea o diploma + 24 CFU non è titolo sufficiente per ottenere l’inserimento in prima fascia

Terminata da qualche giorno la fase dedicata alla raccolta delle domande, per via telematica, da parte dei candidati interessati all’aggiornamento delle graduatorie GPS 2022, è il momento della valutazione delle stesse. In questo senso, arriva la conferma che il possesso di laurea o diploma + 24 CFU non è titolo sufficiente per ottenere l’inserimento in prima fascia. Le domande dei candidati che hanno provato inserimento o aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie Gps vantando questo requisito, verranno respinte.

Possesso di specifica abilitazione

Questo perchè la normativa attuale non prevede eccezioni rispetto alla necessità di una serie di requisiti per l’inserimento nella Prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e nella Seconda fascia delle Graduatorie di Istituto. La normativa prevede che i candidati siano in possesso di specifica abilitazione. Niente da fare dunque per chi ambisce all’inserimento unicamente mediante titolo di studio, anche se unitamente al possesso dei 24 CFU.

Cfu che peraltro sono destinati a perdere la loro forza nel prossimo futuro, considerati dal ministro Bianchi non consoni a definire la preparazione di un docente, e alla lunga soppiantati dai 60 Cfu.

Valutazione delle domande

Questo significa che gli uffici scolastici, che in questi giorni stanno procedendo con la valutazione delle domande pervenute, stralceranno quelle inviate da coloro i quali richiedono l’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI ma che evidentemente non sono in possesso dei requisiti minimi. E’ sempre possibile procedere a un ricorso, ma la sensazione è che per questa particolare casistica non ci siano particolari speranze di accoglimento.

L’unica modalità valida

Resta inoltre prerequisito fondamentale, ai fini dell’accettazione della domanda stessa, aver rispettato l’indicazione in base alla quale l’unica possibilità di accoglimento della domanda presuppone che la stessa sia stata inviata mediante modalità telematica, l’unica accettata dal ministero. Non vengono prese quindi in considerazione altre modalità che non prevedano l’utilizzo del sito Istanze Online, ne via mail ne tantomeno l’utilizzo del cartaceo.