Si sblocca anche per il concorso infanzia e primaria Pnrr 2 la questione relativa alla pubblicazione delle prime graduatorie per infanzia e primaria. Una bona notizia per quanti attendono i risultati in vista del prossimo anno scolastico dopo aver partecipato alla procedura bandita con DDG n. 3060/2024 a dicembre 2024.
Graduatorie per le assunzioni di settembre
Le prime graduatorie pubblicate consentiranno di procedere con assunzioni a tempo indeterminato in vista del prossimo anno scolastico 2025/26.
Non sono molti gli uffici scolastici che hanno pubblicato le graduatorie, ma si tratta in ogni caso di un segnale importante che potrebbe innescare poi un meccanismo a catena nelle prossime settimane. Una buona notizia dopo le difficoltà avute per la secondaria con la questione del quesito sbagliato che ha bloccato gli orali per alcune regioni, risolte solo negli ultimi giorni con le prove suppletive.
Consultando queste nuove graduatorie dei vincitori appena pubblicate, noterete che sono divise per tipologia di posto e per il sostegno. Le graduatorie vengono stilate sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e orale. Ai risultati di queste prove, poi viene aggiunta la valutazione dei titoli. Ultima procedura inerente però unicamente i candidati che sono stati in grado di superato tutte le prove previste.
Le integrazioni
Nelle graduatorie sono inseriti un numero di soggetti che non può superare i posti previsti dal bando di concorso. Questo non esclude poi la possibilità di una successiva integrazione della graduatoria, nel limite dei posti banditi.
Integrazione che può essere limitata però unicamente a eventuali rinunce all’immissione in ruolo che dovessero essere formalizzate successivamente alla pubblicazione della graduatoria stessa. In questo caso verrebbero convocati i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
All’interno della graduatoria sono già previste le quote di riserva di cui all’art. 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.
In caso di parità di punteggio complessivo, entrano in gioco le preferenze di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
UMBRIA