Nell’ottica della stabilizzazione docenti e del riconoscimento di un abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato, come anche indicato dall’Europa, la distinzione tra contratti al 30 giugno e contratti al 31 agosto resta importante, ma la Cassazione n. 20773/2026 si sofferma in particolare sui primi.
Il contratto al 31 agosto riguarda normalmente un posto vacante e disponibile, cioè un posto che esiste stabilmente nell’organico e sul quale non c’è un titolare. Nasce da qui la considerazione secondo la quale la reiterazione di contratti al 31 agosto è il caso più evidente nel quale può emergere un problema di precariato strutturale. La Cassazione n. 3908/2026 parla espressamente della reiterazione di contratti per la copertura di “posti vacanti e disponibili”. Non solo, sancisce anche che per i rapporti successivi alla legge 107/2015, può esserci abuso se non sono stati banditi regolarmente i concorsi triennali oppure se le procedure bandite non erano concretamente idonee a consentire l’accesso al ruolo.
E i contratti al 30 giugno?
Secondo il pronunciamento della Cassazione n. 20773/2026, un contratto al 30 giugno non deve essere automaticamente sottratto alla verifica dell’abuso. Anzi, la n. 20773/2026 nasce proprio da una controversia relativa alla reiterazione di supplenze su organico di fatto.
Il giudice deve verificare che cosa c’è realmente dietro quel posto. Se l’amministrazione sostiene che il contratto era giustificato da un’esigenza temporanea o sostitutiva, deve emergere l’effettiva temporaneità di quell’esigenza. Non basta quindi, in senso assoluto, l’etichetta formale di “organico di fatto”. D’altra parte, neppure il fatto che un docente venga richiamato per più anni nella stessa scuola e sulla stessa classe di concorso basta da solo a dimostrare l’abuso. Serve una valutazione complessiva.
Il fatto un contratto sia al 30 giugno non consente al Ministero di sostenere: “sono organico di fatto, quindi nessun abuso”.
Bisogna valutare perché quella cattedra ricompare per cinque anni e se davvero è determinata ogni anno da esigenze temporanee. Possibile invece che dietro quei contratti a tempo determinato ci sia una carenza stabile di organico che viene continuamente coperta attraverso supplenti?
La Cassazione n. 20773/2026 impone un’indagine concreta, sancendo l’onere di dimostrare il legittimo ricorso al rapporto a termine grava sull’amministrazione.
Ma dopo 36 mesi scatta automaticamente l’abuso?
Le nuove sentenze della Cassazione non stabiliscono l’equazione per cui 36 mesi di supplenza costituiscano un abuso automatico.
Per i contratti successivi alla legge 107/2015 entra in gioco un altro elemento decisivo: le procedure di reclutamento.
Alla Cassazione interessa che lo Stato abbia bandito con la prevista periodicità i concorsi e, soprattutto, se tali procedure fossero realmente in grado di consentire a quel precario di raggiungere l’immissione in ruolo. Se i concorsi non vengono banditi oppure risultano inadeguati a risolvere la situazione di precariato, può configurarsi l’abuso.
Questo significa che un docente con quattro o cinque contratti al 30 giugno non è automaticamente escluso dalla tutela soltanto perché non ha mai avuto un 31 agosto.
Allo stesso modo, avere tre o quattro contratti al 31 agosto non significa automaticamente ottenere il risarcimento: occorre comunque applicare i criteri indicati dalla Cassazione, compresa la verifica delle procedure concorsuali.
