Scuola

Precari scuola, Cassazione: i contratti a termine non possono diventare una soluzione permanente

La pronuncia più recente della Cassazione che affronta la questione del divieto di abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato è quella della Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 20773 del 19 giugno 2026. La Cassazione non ha stabilito un automatismo tra i 36 mesi e l’abuso del tempo determinato, ma ha ribadito che lo Stato non può utilizzare indefinitamente il precariato per coprire esigenze strutturali e che deve dimostrare l’esistenza di strumenti realmente efficaci per arrivare alla stabilizzazione.

La regolarità dei concorsi

In un momento in cui si parla di doppio canale di reclutamento docenti e si cerca una soluzione all’abuso di precariato nel mondo della scuola, è un orientamento importante perché aggiorna il criterio dopo la legge 107/2015. Bisogna però evitare di incorrere in un equivoco, perchè la Cassazione afferma che non basta automaticamente aver lavorato per più di 36 mesi a termine per poter dire che c’è stato abuso.

Bisogna verificare soprattutto se l’Amministrazione abbia bandito con regolarità i concorsi triennali e se questi concorsi fossero concretamente idonei a consentire ai precari di arrivare all’immissione in ruolo. E’ qui che si gioca la partita più importante: se i concorsi non vengono banditi con la cadenza prevista, oppure vengono banditi ma non costituiscono una reale possibilità di stabilizzazione, la successione dei contratti a tempo determinato può integrare l’abuso vietato dalla clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Altro elemento di cui si dovrà tener conto adesso che siamo nella fase post Pnrr, con l’Italia finalmente, se non libera, maggiormente slegata da vincoli con Bruxelles, è che l’amministrazione pubblica a dover dimostrare la legittimità del ricorso al contratto a termine. Per le supplenze su organico di fatto, invece, il giudice deve verificare concretamente se dietro contratti formalmente temporanei ci fosse in realtà un’esigenza stabile e strutturale. Il semplice fatto che il docente abbia lavorato nello stesso istituto o sulla stessa classe di concorso non è, isolatamente, sufficiente.

La pronuncia della Corte di giustizia UE

La n. 20773/2026 riprende e conferma quanto la stessa Cassazione aveva già affermato con la sentenza n. 3908 del 21 febbraio 2026: per i contratti successivi alla legge 107/2015, l’esistenza di procedure concorsuali triennali realmente utilizzabili per l’accesso al ruolo è un elemento decisivo per stabilire se la reiterazione sia abusiva.

La questione riguarda tutti i lavoratori ma è evidente che in Italia il tema interessi maggiormente, a livello numerico e di impatto sociale, il mondo della scuola. Dove però non ci sono solo i docenti. E a tal proposito c’è una pronuncia ancora più importante sul piano europeo, che non è della Cassazione ma della Corte di giustizia UE, causa C-155/25. E’ la sentenza del 13 maggio 2026, specificamente sul personale ATA. La Corte ha dichiarato che l’Italia è venuta meno agli obblighi della direttiva 1999/70 perché il sistema non prevedeva misure sufficienti per prevenire l’utilizzo abusivo di successioni di contratti a termine degli ATA supplenti.