In seguito ai turni Gps, decisamente avanzati a livello di bollettini in alcune province, per gli Uffici Scolastici si apre una duplice possibilità di procedere con le assegnazioni, con particolare riferimento alla nuova normativa che disciplina i posti orario.
Il vuoto normativo
Al cospetto di quello che può essere definito un vuoto normativo, o quantomeno una mancanza di indicazioni precise, nell’assegnazione delle supplenze ai docenti in seguito ai turni da GPS i posti orario possono rimanere uniti o essere sciolti.
A conferma della mancanza di certezze in questo senso nelle indicazioni agli uffici scolastici, stiamo assistendo a uno scenario per cui in alcuni casi vengono lasciati i posti orario nella formulazione utilizzata per i turni GPS. Gli Uffici scolastici in questo caso procedono con la nomina di una delle scuole dell’aggregazione capofila, incaricata di gestire anche l’altro spezzone.
Gli Uffici scolastici che invece si stanno regolando in altra maniera, nello specifico disaggregando il posto orario, in autotutela. Una possibilità che alcuni Uffici scolastici hanno colto al volo, dal momento che non c’è alcun impedimento tecnico all’interno della piattaforma INS e questo tipo di procedura è consentita.
La difformità di procedure
Della questione si occupa Orizzonte Scuola, spiegando che la disciplina non è chiara in questo senso, o quantomeno che consente una doppia interpretazione.
In base al principio dell’OM n. 27/2026, secondo la stampa specializzata l’orientamento è quello di lasciare aggregati i posti orario. Non è però da trascurare l’opzione per la quale dopo i turni GPS gli Uffici Scolastici possano convocare i sindacati per chiarire la situazione. Soprattutto pensando alla possibilità che le aggregazioni costituiscano una criticità.
La questione, al di là della validità di uno o dell’altro orientamento, risiede evidentemente nella necessità di un modus operandi univoco a livello nazionale, che non corra il rischio di generare disparità di trattamento al rispetto di situazioni simili.
