La riconferma sullo stesso posto di sostegno per il 2026/27 non è automatica, anche quando famiglia, GLO e docente sono tutti favorevoli. Il loro accordo consente di avviare la procedura, ma non “blocca” la cattedra per quel docente.
Devono quindi verificarsi contemporaneamente due condizioni.
Il posto deve essere ancora disponibile
La cattedra occupata nel 2025/26 potrebbe non essere più libera perché destinata a un’immissione in ruolo, a un’assegnazione provvisoria o utilizzazione, a un docente che ha un diritto superiore, a una diversa organizzazione delle ore di sostegno.
Per questo bisogna attendere la conclusione delle operazioni precedenti alle supplenze: mini call veloce entro il 21 agosto 2026 e mobilità annuale entro il 24 agosto 2026.
Solo dopo sarà possibile sapere quante ore o quale posto siano effettivamente rimasti disponibili nella scuola.
Il docente deve risultare “nominabile”
Non basta aver lavorato con quell’alunno e aver dato la disponibilità. Il docente deve trovarsi, per punteggio, preferenze e posti disponibili, in una posizione che gli consentirebbe comunque di ottenere una supplenza.
Questo controllo viene effettuato attraverso il cosiddetto “bollettino zero”, cioè una simulazione dell’algoritmo. Si verifica cosa accadrebbe al docente se non esistesse la procedura di continuità.
Per risultare nominabile deve ottenere virtualmente una supplenza su almeno uno degli insegnamenti o posti per cui partecipa, sulla base di posizione in GPS o GAE punteggio, preferenze indicate nella domanda, disponibilità effettive.
Se nella domanda delle 150 preferenze sono state indicate poche scuole, pochi comuni o solo particolari tipi di contratto, le possibilità di risultare nominabile diminuiscono.
Esempio
Un docente ha chiesto la riconferma su un posto al 31 agosto. Se dal turno zero emerge che, secondo punteggio e preferenze, non avrebbe diritto a nessuna supplenza, viene escluso dalla riconferma, anche se famiglia e GLO sono favorevoli.
Può accadere anche il contrario: il docente risulta nominabile, ma il posto dell’anno precedente non è più disponibile. Anche in questo caso non può essere confermato.
La durata del contratto
Se il docente ha chiesto la continuità esclusivamente per un posto al 31 agosto, non può essere confermato su un posto al 30 giugno nella stessa scuola. Viene considerato rinunciatario rispetto a quella diversa tipologia di supplenza.
Chi ha cambiato provincia
Se il docente si è trasferito nelle GPS 2026/28 di una nuova provincia, ma ha chiesto la continuità nella scuola della vecchia provincia, la sua nominabilità viene comunque valutata utilizzando la situazione della nuova provincia.