L’assegnazione delle supplenze mediante algoritmo viene immediatamente associata, e non potrebbe essere altrimenti, ai docenti precari che cercano un incarico a tempo determinato in vista del prossimo anno scolastico. E non potrebbe essere altrimenti, considerato che la stragrande degli incarichi assegnati mediante algoritmo sono proprio rivolti ai docenti senza una cattedra.
Le condizioni
Ma partendo dal presupposto che la domanda per le max 150 preferenze riguarda anche le assunzioni straordinarie per il ruolo, come lo scorrimento da prima fascia gps sostegno su posti quest’anno (anche, da quest’anno) residui dagli elenchi regionali per il ruolo, anche un docente di ruolo può prendere una supplenza annuale o fino al 30 giugno, ma solo a condizioni precise.
La normativa prevede che il docente a tempo indeterminato, in base a quanto sancito dall’articolo 47 del CCNL, può accettare un incarico a tempo determinato nella scuola, però solo su posto intero e non sulla stessa classe di concorso o tipologia di posto in cui è già titolare.
Non è raro il caso ogni anno di un docente di ruolo su una classe di concorso che può chiedere supplenza su un’altra classe di concorso, su un altro grado di scuola o su un’altra tipologia di posto, se ne ha titolo. Ma non può farlo per “spostarsi” sulla stessa materia o sullo stesso posto in cui è già di ruolo.
La novità di quest’anno riguarda gli spezzoni orari. Gli Uffici scolastici potranno aggregare più spezzoni per formare posti orari simili alle cattedre orario esterne. Però, per i docenti di ruolo, resta il limite: possono scegliere solo posti interi. Non possono indicare spezzoni, né combinazioni di spezzoni non equivalenti a un posto intero.
I requisiti
Durante la domanda online, il sistema dovrebbe mostrare un avviso e bloccare le scelte non consentite.
I requisiti principali sono:
Anno di prova superato – Chi è ancora nell’anno di formazione e prova non può usare questa possibilità.
Divieto sulla stessa classe di concorso o stesso posto – Il docente non può accettare supplenza sulla stessa classe di concorso, grado o tipologia di posto in cui è già titolare.
Vincolo per chi è stato assunto da GPS sostegno – Chi è entrato in ruolo da GPS sostegno deve rispettare il vincolo di permanenza per almeno tre anni scolastici effettivi nella scuola di assunzione.
Solo incarichi lunghi – La supplenza deve durare almeno fino al 30 giugno o fino al 31 agosto.
La normativa
Se il docente accetta la supplenza, il docente di ruolo viene messo in aspettativa non retribuita dal proprio posto di titolarità per tutta la durata dell’incarico, lasciando temporaneamente la sua sede, ma conservando il posto.
La conservazione della titolarità vale per un massimo complessivo di tre anni scolastici. Se poi il docente ottiene una nuova sede di titolarità, il conteggio ricomincia.
Durante la supplenza, il docente viene trattato come personale a tempo determinato: si applicano quindi le regole dei supplenti, comprese quelle sulle ferie.
Sul piano della carriera, però, l’anno di servizio è comunque utile: viene riconosciuto ai fini dell’anzianità e della progressione stipendiale quando il docente rientra nel proprio ruolo.
Quindi il docente di ruolo può partecipare alle supplenze, ma solo dopo l’anno di prova, solo per posti interi, solo su altra classe di concorso/grado/tipologia di posto, e mettendosi in aspettativa dalla propria sede di titolarità.
