Algoritmo Gps: ufficiale, il docente è rinunciatario solo per le sedi richieste, c’è la sentenza della Cassazione

La decisione del ministero, mediante ordinanza per l’aggiornamento pubblicata a inizio anno, di modificare l’algoritmo inserendo un nuovo sistema di ripescaggio che impedisce ai docenti di risultare rinunciatari involontari per sedi non espresse, è sicuramente una buona notizia per il futuro, a cominciare dal prossimo settembre, ma non sana gli errori del passato.

L’interpretazione delle 150 preferenze

Chi è stato penalizzato da questo meccanismo, che come ha dimostrato la decisione stessa del ministero di modificare, non ha altra strada che quella legale. Le sentenze in questo senso in passato favorevoli ai docenti sono state tante, adesso arriva l’ennesima bocciatura di quel determinato modo di interpretare le 150 preferenze da parte dell’algoritmo. Lo fa la Corte di Cassazione condannando il meccanismo con cui l’algoritmo ha gestito le supplenze scolastiche, chiarendo un punto decisivo: il docente che non indica alcune sedi nella domanda non può essere considerato rinunciatario per tutto l’anno scolastico.

Il problema alla base è il funzionamento dell’algoritmo, che il ministero ha sempre definito esente da difetti, ma che evidentemente così non era, come dimostra proprio la marcia indietro del ministero stesso. Fino allo scorso anno, l’algoritmo che “non tornava indietro” assegnava le supplenze in base al turno di nomina e alle disponibilità presenti in quel momento, senza offrire agli aspiranti un quadro completo delle cattedre disponibili. Chi non aveva indicato una sede disponibile in quel turno veniva spesso saltato anche nei turni successivi, perdendo la possibilità di ottenere incarichi su altre sedi poi disponibili.

La sentenza di inizio giugno

Con la sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026, la Cassazione ha stabilito che la mancata indicazione di alcune sedi, classi di concorso o tipologie di posto vale come rinuncia solo a quelle specifiche preferenze non espresse. Non può invece impedire al docente di partecipare alle fasi successive per le sedi o le tipologie di posto che aveva effettivamente scelto, sempre nel rispetto della posizione in graduatoria.

La decisione tutela quindi il principio del merito e della corretta gestione delle graduatorie. Per molti docenti che si sono sentiti scavalcati dall’algoritmo, la pronuncia apre ora la strada alla possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice del lavoro e chiedere eventuali risarcimenti.