L’algoritmo è già cambiato, sulla carta per il momento in attesa dell’avvio dell’informatizzazione nomine supplenze di fine agosto prossimo. Il nuovo sistema di ripescaggio dovrebbe andare a intervenire sul meccanismo che finora ha sempre penalizzato i docenti, risultati rinunciatari involontari per sedi non espresse.
Docenti scavalcati
Vedremo se la nuova formulazione decisa dal ministero con la recente nuova ordinanza sostitutiva del regolamento fino al 2028 sortirà gli effetti sperati, nel frattempo ci pensa la Corte di Cassazione a ribadire che questa modifica era necessaria, anzi indispensabile.
L’ultima sentenza sancisce che chi non indica tutte le sedi disponibili nella domanda non può essere escluso dalle successive assegnazioni per le sedi che aveva invece scelto. Una sentenza importante, che apre la strada d ancor più ricorsi di quelli presentati e vinti finora dai docenti che si sono sentiti penalizzati in quanto scavalcati da colleghi.
Con la sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026, la Sezione Lavoro ha stabilito che la mancata indicazione di alcune scuole vale come rinuncia solo per quelle sedi non inserite nella domanda, non come rinuncia generale all’incarico.
Il caso nasce da una controversia tra il Ministero dell’Istruzione e una docente inserita nelle GPS della provincia di Chieti. Il nodo riguardava l’interpretazione dell’articolo 12 dell’Ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, relativa alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
Il docente resta in corsa
Secondo l’interpretazione seguita dall’amministrazione, se nel turno di nomina erano disponibili solo sedi non indicate dal docente, l’aspirante veniva considerato rinunciatario e non partecipava più ai successivi scorrimenti. La Cassazione boccia questa lettura, ritenendola non fondata sul testo dell’ordinanza e potenzialmente contraria ai principi di ragionevolezza, merito e rispetto dell’ordine di graduatoria.
Per i giudici, il sistema informatizzato può gestire senza difficoltà le disponibilità che si liberano successivamente. Di conseguenza, un docente con punteggio più alto non può essere superato da candidati collocati più in basso solo perché, in un primo turno, erano disponibili sedi da lui non richieste.
Diverso è il caso di chi ottiene una supplenza e poi rinuncia, oppure di chi rifiuta espressamente un incarico assegnato: in queste situazioni restano valide le regole che impediscono la partecipazione ad altre fasi di nomina.
La Cassazione richiama anche l’Ordinanza n. 27 del 2026, che conferma una lettura più favorevole agli aspiranti non ancora destinatari di incarico. Il principio stabilito è quindi chiaro: il docente resta in corsa per tutte le preferenze espresse nella domanda, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria. L’algoritmo è già cambiato, ma per il passato l’unica strada è il ricorso.