Quando un docente della scuola secondaria di primo o secondo grado si assenta per pochi giorni, la procedura cambia: fino a dieci giorni la copertura deve avvenire, in via ordinaria, con risorse già presenti nella scuola. È quanto viene ribadito da una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito, firmata dai Capi Dipartimento Carmela Palumbo e Simona Montesarchio, che richiama le istituzioni scolastiche all’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.
La disposizione riguarda i docenti su posto comune nelle secondarie: il dirigente scolastico deve utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia per coprire le assenze fino a dieci giorni. La nomina di un supplente esterno, in questa fascia temporale, diventa una possibilità residuale e richiede una motivazione puntuale legata a esigenze didattiche.
Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 515, della legge 199/2025, che interviene sulla legge 107/2015. La circolare ministeriale insiste su un’applicazione rigorosa del nuovo quadro, con un rafforzamento della responsabilità organizzativa in capo ai dirigenti.
Primaria e sostegno, scelta del dirigente
Il quadro non è identico per tutti. Nella scuola primaria e sui posti di sostegno, la legge prevede una formulazione diversa: la copertura interna fino a dieci giorni attraverso l’organico dell’autonomia è possibile, ma non viene indicata come obbligatoria.
La distinzione produce un doppio regime: vincolo più stringente nelle secondarie su posto comune, maggiore margine gestionale negli altri casi. Negli istituti comprensivi, la differenza tra ordini di scuola può tradursi in scelte operative non sempre uniformi.
Prima verifica interna, poi eventuale nomina
La circolare richiama anche una regola generale già presente nell’ordinamento: l’articolo 1, comma 78, della legge 662/1996 stabilisce che le supplenze brevi e saltuarie possono essere conferite solo dopo aver verificato la possibilità di sostituire il personale assente con docenti già in servizio nella stessa istituzione scolastica.
La sostituzione interna può passare anche da una riorganizzazione temporanea dell’orario, sfruttando gli spazi di flessibilità consentiti, e deve essere limitata al periodo di effettiva necessità. L’impianto normativo e il richiamo ministeriale delineano una riduzione del ricorso ai contratti brevi esterni e un utilizzo più sistematico delle risorse interne già assegnate alle scuole.
Nel frattempo prosegue la presentazione delle domande per l’aggiornamento Gps 2026-28.
