In caso di spezzone il completamento è sempre garantito, ma solo sullo stesso profilo per le supplenze del Personale Ata

Anche per il personale Ata coinvolto nell’assegnazione delle supplenze in vista del prossimo anno scolastico si pone la questione del completamento delle supplenze, regolamentato dalla normativa contenuta nell’articolo 4, comma 1, del D.M. 430 del 13 dicembre 2000.

Completamento assicurato

A conferma della previsione normativa di cui sopra, all’inizio dell’estate il Ministero ha confermato con una circolare riferita alle supplenze valide per l’anno scolastico che sta iniziando in tutti i giorni, che per le supplenze ATA attribuite su spezzone orario il completamento è sempre assicurato.

Ma ci sono in ogni caso dei vincoli da rispettare, a cominciare dal fatto che il completamento è possibile solo tra posti appartenenti allo stesso profilo professionale. Questo significa che se a richiedere un completamento è un collaboratore scolastico, avrà la possibilità di completare lo spezzone solo facendo ricorso ad altri posti da collaboratore.

Invece nel caso di un assistente amministrativo, sarà necessario fare riferimento ad altri incarichi della stessa tipologia. Meccanismo che vale per tutti i tipi di incarichi.

Le eccezioni

La normativa consente anche di rinunciare a uno spezzone per accettare un posto intero. In questo caso la limitazione è riferita al fatto che al momento della convocazione per lo spezzone non siano disponibili incarichi a tempo pieno.

Le supplenze per il personale Ata prevedono che si segua un ordine preciso. Si comincia dalle graduatorie permanenti provinciali per titoli, le graduatorie 24 mesi. In seconda battuta si fa riferimento agli elenchi e alle graduatorie provinciali di seconda fascia. Può capitare che risultino esaurite sia le graduatorie 24 mesi sia quelle di seconda fascia. In questo caso si fa ricorso allo scorrimento delle graduatorie d’istituto. Sono valide anche quelle di terza fascia.