
Il servizio civile universale dà diritto a una quota di posti riservati nelle supplenze. L’assegnazione segue regole precise stabilite dal Ministero.
Il diritto alla riserva
La premessa è che il diritto alla riserva spetta al personale docente ed educativo inserito in GaE e GPS. Restano fuori le supplenze da graduatorie di istituto. Tra le categorie incluse ci sono i beneficiari della legge 68/1999, che prevede l’8% dei posti a livello provinciale, il personale indicato nel D.lgs. 66/2010, come ufficiali o volontari congedati senza demerito, per i quali è prevista una quota del 30%, sempre nel rispetto del limite complessivo del 50% destinato a tutte le riserve, e gli operatori che hanno completato senza demerito il servizio civile universale, ai sensi del DL 44/2023, con una quota pari al 15% e con priorità subordinate alla legge 68/99.
Come si calcolano le aliquote destinate a ciascuna categoria? Il computo è effettuato sui soli posti interi. Il tetto massimo è rappresentato dalla metà delle disponibilità per assunzioni e supplenze.
Come opera l’algoritmo di assegnazione
L’algoritmo procede individuando il numero di posti da destinare a ogni categoria di riserva. A quel punto può essere avviata la procedura con la quale si effettuano le nomine secondo la posizione in graduatoria, escludendo inizialmente la quota destinata ai riservisti. La convocazione dei riservisti avviene in coda agli aspiranti che li precedono. Fa eccezione il caso in cui rientrano nel contingente di nomina senza usufruire della riserva, caso in cui ricevono l’incarico nel turno previsto. Spesso destinatari di polemiche, i riservisti non vengono nominati prima di altri docenti che li precedono in graduatoria, ma sono nominati in coda a quelli che li precedono.
Se il riservista beneficia anche di un diritto di precedenza, ad esempio ai sensi della legge 104/92, la scelta della sede avviene con priorità sugli altri. L’assegnazione avviene solo su sedi indicate tra le preferenze espresse nella domanda.
Priorità tra le diverse categorie
Le nomine seguono un ordine di priorità in base al quale hanno precedenza i riservisti della legge 68/99, seguiti da quelli del D.lgs. 66/2010 e del DL 44/2023. Se le aliquote della legge 68/99 risultano già coperte dalle immissioni in ruolo, si procede solo con le altre riserve, rispettando sempre il tetto massimo del 50% dei posti complessivi.