Conferma docente di sostegno: valgono solo i bollettini che verranno pubblicati prima del 31 agosto

Uno dei timori maggiori da parte dei docenti coinvolti, in maniera attiva o passiva, nella nuova norma che consente la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, è che possa verificarsi la presunta ingiustizia che consentirebbe lo scavalcamento rispetto alla posizione in GPS per l’assegnazione degli incarichi di un docente rispetto a un altro.

La posizione in Gps

Negli ultimi giorni, anche grazie a chiarimenti sindacali, è emerso chiaramente come la continuità non sia slegata dalla posizione in GPS. Il diritto alla continuità didattica dipende dalla posizione in GPS. Questo significa che non è previsto il superamento di un docente con punteggio più alto da parte di chi ha ricevuto la richiesta di conferma.

Unica eccezione, se entrambi i docenti rientrano nel primo bollettino. Se si verifica questa situazione, per il docente oggetto di continuità scatta la conferma nella stessa scuola, per l’altro che si è visto superato verrà conferito un incarico in base al punteggio in graduatoria in una sede diversa.

La verifica delle disponibilità

Proprio questo è uno dei requisiti, l’ultimo in ordine di tempo, affinché la richiesta di conferma vada a buon fine. Gli uffici scolastici infatti devono verificare il diritto alla nomina del docente destinatario della richiesta di conferma su uno dei posti del contingente complessivo dei posti disponibili nell’ambito delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2025/2026.

A conferma di questo, il dm n. 32 del 26 febbraio 2025 che introduce la conferma del docente di sostegno per la continuità didattica sancisce nell’art. comma 5 che “le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025. Eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione ai fini della procedura disciplinata dal presente articolo”.

La scadenza del 31 agosto

Questo significa che eventuali disponibilità che si configurano dopo la procedura di conferma da chiudere il 31 agosto, non potranno essere prese in considerazione. Nemmeno se tutte le operazioni precedenti sono andate a buon fine. Questo significa che rientrano nelle disponibilità i bollettini che verranno emanati entro il 31 agosto.

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