Istanza scioglimento riserva Ciad: non vale l’istanza presentata all’Ufficio scolastico, solo alla scuola capofila

Il personale Ata coinvolto nel caso delle certificazioni CIAD per la terza fascia ATA, non hanno potuto presentare tramite piattaforma la nuova certificazione. Il ministero ha diramato una nota nei giorni scorsi chiarendo cosa avrebbero dovuto dare i candidati interessati dalla necessità di presentare correttamente la CIAD per sciogliere la riserva in terza fascia ATA, per titolo conseguito entro il 30 aprile 2025.

Certificazione alla scuola capofila

Molti candidati erano stati inseriti a pieno titolo nella graduatoria ATA 2024/27 (Ciad obbligatoria per non decadere, tranne che per i collaboratori scolastici) salvo poi scoprire di essere in possesso di un titolo non valido perché non avente i requisiti della CIAD, in fase di prima attuazione del CCNL 2024.

Questi candidati hanno dovuto presentare il titolo alla scuola capofila, quella a cui era stata indirizzata la domanda del 2024, non essendo possibile la sostituzione in piattaforma.

La Ciad agli uffici scolastici

Una volta ricevuta la nuova certificazione, la scuola capofila deve procedere con la verifica della correttezza della stessa. A quel punto si può procedere con scioglimento della riserva e inserimento a pieno titolo, mediante apposita piattaforma informatica. La nuova Ciad, per essere valida, deve essere stata acquisita entro il 30.04.2025. Chi non è in regola decade dalla graduatoria.

I candidati che hanno presentato l’istanza con la nuova Ciad all’ufficio Scolastico, non sono ritenuti in regola. Infatti gli uffici scolastici non possono procedere alla valutazione di certificazioni presentate ai loro uffici. Chi ha fatto questa scelta, deve correggere inviando la certificazione alla scuola capofila.

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