Domanda 150 preferenze 2025: obbligatoria per la continuità, ci sarà presente un’opzione per dichiarare la disponibilità alla conferma

Entro fine maggio le famiglie che intendono fare richiesta di continuità sul sostegno al docente dello scorso anno scolastico, dovranno presentare apposita richiesta al dirigente scolastico. Questo consentirà in automatico la conferma del docente? No, ci sono una serie di ulteriori passaggi da seguir, a cominciare dalla verifica delle condizioni perché la conferma venga ratificata, proseguendo per l’accettazione da parte del docente stesso, che non è obbligato, al contrario del dirigente scolastico se ci sono le condizioni, ad accattare la conferma.

Le 150 preferenze

I destinatari della richiesta di continuità non devono considerare assolto il loro compito per l’estate 2025, dal momento che per accettare l’incarico è necessario presentare la domanda delle 150 preferenze. La finestra temporale utile alla presentazione delle domande non è ancora stata annunciata, ma dovrebbe essere come sempre tra fine luglio e inizio agosto.

I docenti destinatari della richiesta di continuità devono comunque presentare domanda per le 150 preferenze, procedura obbligatoria per poter accettare l’incarico (il consenso sarà previsto proprio all’interno della domanda). Se il docente non si inserisse nella procedura di presentazione delle domande, gli ambiti territoriali non potrebbero verificare, attraverso il sistema, se il docente sarebbe risultato destinatario di una supplenza nel primo bollettino.

La circolare ministeriale

E’ questa infatti la condizione necessaria per poter ufficializzare la conferma della cattedra e non assegnare una nuova supplenza. La circolare ministeriale ha specificato che nella domanda per le 150 preferenze ci sarà un’opzione apposita da spuntare nel caso si sia disponibili alla conferma.

Sarà a quel punto compito dell’ambito territoriale verificare entro il 31 agosto se il docente rientra nel primo bollettino. In caso contrario non potrà essere confermato, dal momento che non ha diritto alla conferma un docente che rientra nei bollettini successivi al primo.

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