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Proroga supplenza ata al 31 agosto: circolare ministeriale per autorizzare contratti più lunghi

Resta sempre delicato e allo stesso tempo lontano da una soluzione definitiva e condivisa il problema della proroga fino al 31 agosto dei rapporti di lavoro di supplenza relativi al personale Ata. In questo senso si registra un significativo intervento da parte dei sindacati sindacali Flc Cgil, Cisl Fsur, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams che si sono fatti sentire nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito inviando una richiesta formale che possa sbloccare la situazione mediante l’emanazione della circolare ministeriale che possa autorizzare la proroga di questo tipo di contratti di supplenza.

La conclusione dell’anno scolastico

I sindacati sottolineano come non si possa prescindere dalla presenza in istituto di questo tipo di figure professionali. Lo fanno spiegano come le incombenze inerenti lo svolgimento degli esami conclusivi di stato, unitamente allo sviluppo del piano di semplificazione per l’avvio regolare dell’anno scolastico non possano essere correttamente attuati se non si garantisce la piena funzionalità dei servizi garantita dalla presenza del personale a tempo indeterminato. A questo va aggiunto il bisogno di garantire il piano ferie.

I presupposti

Il riferimento dei sindacati è alla circolare con la quale si ratifica la proroga dei contratti in caso di necessità. Dodici mesi fa fu necessario arrivare alle soglie dell’estate e alla fine dell’anno scolastico per ottenere la pubblicazione della circolare relativa. Ricordiamo che l’istituto della proroga è facoltà riservata, per quel che riguarda la richiesta, ai dirigenti scolastici se si configura reale necessità nel caso non sia possibile garantire il regolare ed effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

Le regolari attività

In base a quanto previsto dall’art.1 comma 7 del dm 430/2000, le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio. Questo se si rende evidente l’impossibilità di permettere lo svolgimento regolare delle relative attività grazie all’uso del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, Va anche tenuto presente che non si devono configurare situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.