Conferma docente di sostegno su richiesta della famiglia: cosa succede in caso di astensione obbligatoria e fine ciclo

I sindacati hanno presentato ricorso per illegittimità e incostituzionalità, le associazioni di categoria ritengono il provvedimento giusto e favorevole alla continuità didattica nell’interesse dello studente. La normativa che disciplina la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, (articolo 10 dell’O.M. 88/2024) continua a far discutere, ma per il momento va avanti.

L’astensione obbligatoria

Le scuole stanno predisponendo tutto il necessario per raccogliere le eventuali richieste da parte delle famiglie, che non verranno accettate d’ufficio ma che dovranno passare al vaglio di tutta una serie di considerazioni oggettive e soggettive da parte del dirigente scolastico, che alla fine dovrà prendere una decisione.

La normativa prevede anche delle situazioni particolari come quella dei docenti assenti per astensione obbligatoria (maternità, congedo, ecc.). Secondo il decreto, se una docente era in servizio sull’alunno con disabilità ma è stata assente per astensione obbligatoria (es. maternità), la famiglia può comunque chiedere la sua conferma, a condizione che ci sia stato un effettivo rapporto educativo almeno per una parte significativa dell’anno scolastico.

Spetta a quel punto a dirigente scolastico e GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) valutare se la docente può essere considerata figura di continuità per l’alunno, anche se il servizio non è stato continuativo.

Il fine ciclo

Altro caso spinoso riguarda i docenti delle classi terminali. E’ il caso ad esempio di quinto anno, terza media, quinta primaria. In questo caso, se il docente ha lavorato con un alunno che termina il ciclo scolastico (cioè cambia grado) e l’anno dopo non sarà più nella stessa scuola, non può essere confermato. In base alla norma, infatti, la conferma deve avvenire nella stessa istituzione scolastica e sullo stesso alunno.

Questo significa che la normativa consente al docente di essere confermato solo se l’alunno resta nella stessa scuola e nel grado di istruzione. E’ il caso della continuità tra classi interne. Se l’alunno cambia scuola (es. passa dalle elementari alle medie), la conferma non è possibile, anche se la famiglia ne fa richiesta.

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