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Si può accettare solo una parte di supplenza Ata: sì al completamento di orario ma a una condizione

Terminato o quasi il principale giro di assegnazione delle supplenze ata per chi ha ottenuto lo spezzone è il momento di capire se c’è la possibilità di ottenere il completamento orario. La normativa fa riferimento alla circolare annuale sulle supplenze n. 43440 del 19 luglio 2023, contenente tutte le indicazioni con le quali il MIM ha dato le istruzioni utili per gli uffici scolastici che dovranno completare l’attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA nell’anno scolastico 2023-24.

Completamento tra posti dello stesso profilo

Chi ha ottenuto una supplenza part-time di 6 ore settimanali fino al 30/06/2024 può ora ottenere nel corso dell’anno scolastico convocazioni da parte degli istituti scolastici per lo stesso profilo completando l’orario.

Questo perchè la normativa prevede che il diritto al completamento dello spezzone è assicurato a coloro i quali hanno ottenuto convocazione in un momento in cui non erano disponibili posti interi. Il completamento è possibile solo tra posti dello stesso profilo.

L’accettazione del posto intero

La normativa è inclusa all’interno della circolare sulle supplenze, nello specifico la questione è regolamentata dall’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, in base al quale per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. La normativa dà la possibilità di assicurarsi uno spezzone per accettare un posto intero. Questo a condizione che al momento della convocazione per lo spezzone non ci sia disponibilità per posto intero. Inoltre il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

La condizione

Niente da fare quindi per coloro i quali hanno ottenuto un incarico su spezzone ma al momento della convocazione il posto intero era disponibile.

La circolare sulle supplenze sancisce anche che per le supplenze ata il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

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