Graduatorie, Gps e supplenze

Docente di ruolo può accettare supplenza gps: attenzione a non superare il limite previsto

Anche i docenti di ruolo possono dire di sì ad incarichi di supplenza. Ma ci sono delle normative cui i docenti a tempo indeterminato devono sottostare nel caso in cui decidano di accettare incarichi a tempo.

Mantenere la titolarità di sede

La normativa consente anche ai docenti di ruolo di accettare incarichi a tempo determinato. Lo regolamenta l’articolo 36 del CCNL 2007, in vigore nonostante non sia inserito nel CCNL 2016/18. Contratto che inseguito all’accordo sulla parte economica è in attesa di definizione per quel che concerne la parte normativa.

L’articolo 36, prevede che i docenti di ruolo:

possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/8 in un grado di istruzione o una classe di concorso diversi da quelli di titolarità, mantenendo la titolarità della sede (scuola) per tre anni scolastici;
accettando la supplenza, sono sottoposti alla disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Limite dei tre anni

I docenti di ruolo, dopo tre anni, devono però prendere una decisione importante, perchè in base alla normativa, quando scatta il quarto anno di supplenza, perdono la titolarità nella scuola.

Questo significa che coloro i quali desiderano poi ricevere l’assegnazione di una nuova scuola di titolarità, devono presentare domanda di trasferimento. Lo prevede l’art. 2/8 del CCNI sulla mobilità 2022/25. Ricordiamo che si tratta di un contratto che è stato però sottoposto all’annullamento da parte del tribunale di Roma.

Le trattative per il suo aggiornamento sono in corso e consentiranno di gestire la mobilità biennio 2023/24 – 2024/25. Al momento il contratto prevede che

I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento.

Domanda di mobilità

Dunque nessun limite per i docenti di ruolo, se non quello che, dopo tre anni di supplenza, quindi al quarto anno, comporta che si perde la titolarità. Il docente sarà quindi tenuto a presentare domanda di mobilità, per ottenere la scuola di titolarità. Chi non presenta domanda o non ottiene riscontro positivo della stessa viene trasferito d’ufficio con punti zero.