Scuola

Green Pass scuola abolizione: decisione di oggi del Tar con cui bisognerà fare i conti

Il Green Pass scuola è costituzionale: arriva una nuova decisione e un nuovo via libera da parte del Tar del Lazio nei confronti della certificazione verde, ormai necessaria per scuola, tempo libero, lavoro. Una decisione con cui bisognerà fare i conti, soprattutto da parte di chi spinge per l’abolizione. Perchè costituisce l’ennesima conferma a oltre due mesi dalla prima introduzione della certificazione verde, che si tratta di una misura a tutti gli effetti legittima.

Secondo il tribunale amministrativo, “le disposizioni contenute nella circolare impugnata trovano il loro referente in quelle legislative a monte, sulla cui legittimità costituzionale non pare allo stato potersi dubitare; non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 41 Cost. (che sancisce la libertà d’iniziativa economica. Ndr) atteso che la richiesta di munirsi ed esibire la certificazione verde per l’accesso agli istituti scolastici non si pone in contrasto con i principi costituzionali intesi a salvaguardare l’iniziativa economica dei privati; neppure la paventata violazione dell’art. 32 Cost. (che tutela la salute della persona. Ndr) pare ravvisabile nel caso di specie, nella considerazione che per ottenere il documento in questione non è necessario sottoporsi al vaccino, attesa la possibilità, in alternativa, di dimostrare di essere risultati negativi ad un tampone ovvero di essere guariti dall’infezione da Covid-19 da non più di sei mesi”.

Nessun contrasto con la normativa europea

Secondo il Tar del Lazio “nessun contrasto pare poter essere riscontrato tra la normativa nazionale e quella europea con cui è stato istituito il green pass, posto che tale misura rientra nell’ambito di predisposizioni, concordate e definite a livello comunitario e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovranazionale”; e “in relazione alle dedotte violazioni della privacy, il Garante ha già espresso parere favorevole sul DPCM del 10 settembre 2021”.

Il Tar si è espresso anche in merito alle sanzioni disciplinari che vengono prese nei confronti di coloro i quali non hanno il Green Pass. Secondo i giudici “il pregiudizio lamentato è solo potenziale e, peraltro, la sua concretizzazione postulerebbe l’effettiva adozione di un provvedimento disciplinare sulla cui legittimità, dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il sindacato spetta al giudice del lavoro e non al giudice amministrativo”.

Niente Green Pass a carico dei datori di lavoro

Bocciata anche la possibilità che i tamponi per chi vuole ottenere il green Pass senza vaccinarsi, possano essere a carico del datore di lavoro. Il motivo è che si tratta di una misura “che ha per destinatari la generalità dei consociati, e non soltanto i lavoratori, e che si prefigge l’obiettivo di tutelare la salute pubblica in via generale, prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori”.

Infine il Tar del Lazio si è espresso sulla possibilità che il personale scolastico non rientri tra quelle professioni per cui la legge ha previsto, per determinate patologie, un obbligo vaccinale: “Le stesse risultano essere infondate, tenuto conto che, da un lato, per il Sars-Cov2 nel nostro ordinamento non è stato introdotto alcun obbligo vaccinale per nessuna categoria di consociati e che, dall’altro lato, il rilascio della certificazione verde per l’accesso al lavoro può essere ottenuta in uno degli altri modi evidenziati e non necessariamente mediante l’inoculazione del vaccino”.

Leggi anche: Green Pass scuola: impugnata l’ordinanza del Tar, abolizione in Primavera