Scuola

Green Pass scuola, la novità: adesso si può anche entrare anche senza

Per entrare negli istituti è necessario, fino a fine anno, essere in possesso del Green Pass scuola. Una regola che vale per tutto il personale scolastico, sia interno che esterno, e anche per i genitori degli alunni. I disguidi però non mancano, e si sta verificando il caso in cui un docente o personale Ata hanno fatto regolare vaccino o tampone nelle 48 ore precedenti ma il Green Pass non è stato allineato o non ancora rilasciato. Al contrario di quanto accadeva fino a poco tempo fa, adesso le maglie della burocrazia sembrano essersi un po’ allargate, consentendo a chi si trova in questa situazione di poter comunque accedere senza Green Pass valido purchè si sia in possesso almeno in possesso del certificato che attesti la vaccinazione, tampone negativo o la guarigione.

Cosa prevede il Green Pass scuola

Il tutto è sancito dal decreto Green pass approvato in Senato si legge:

In primis, è inserito l’articolo 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) già presente nel testo iniziale del decreto legge. L’articolo prevede al comma 1 che l’obbligo di certificazione sia esteso al personale scolastico delle scuole non paritarie. Inoltre, il comma 1-bis aggiunto in prima lettura prevede che lo stesso sia esteso: ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 65/2017; ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA); ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

La deroga

Poi però si passa alla fattispecie per cui il certificato verde non sia disponibile nonostante ci si sia sottoposti a vaccino o tampone, o si sia guariti dal Covid.

Il comma 1-ter dispone poi che nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendano comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.

Come ottenere il Green Pass

Secondo l’articolo 9, comma 2 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021

Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

L’esenzione è valida anche per chi non può sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, con proroga al 30 novembre della validità e possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.