Ata

Supplenze ATA: cosa fare se viene richiesta la laurea dalla scuola

I candidati aspiranti a una convocazione nelle graduatorie di terza fascia ATA si sono iscritti, come da norma, anche per più profili. E’ possibile effettuare l’inserimento come assistente amministrativo, come collaboratore scolastico o anche per altri profili. All’interno della categoria del Personale Ata si possono coprire le mansioni più disparate, e quindi non c’è da meravigliarsi se in caso di spostamento da un ruolo a un altro ci sia bisogno di formare il dipendente perchè sia pronto per la nuova mansione.

Se viene chiesta la laurea

Può capitare quindi che alcune scuole chiedano al candidato il possesso di alcuni titoli specifici, come la laurea. Diciamo che è lecito che la scuola si informi sui titoli in possesso del candidato, per capire meglio con chi dovrà interloquire. L’importante è che questo possesso o meno dei titoli non diventi una discriminante che faccia assegnare la supplenza a un candidato piuttosto che a un altro. Questo in virtù di un principio fondamentale che regola le supplenze Ata: il possesso di determinate conoscenze non è un requisito, perchè la formazione per il personale Ata è un diritto insindacabile. E quindi la logica in base alla quale assegnare le supplenze è solo lo scorrimento delle graduatorie. Il primo candidato libero dovrà ottenere il posto.

Cosa fare

Quindi che il Dirigente Scolastico si informi sui titoli o comunichi le mansioni da svolgere è una cosa. Che questo poi possa diventare una discriminante no. E’ un concetto importante da tenere presente nel caso in cui si verifichi questo caso, in modo da far valere le proprie ragioni. E’ dunque importante sapere che il mancato possesso di determinati tipi di titoli o abilità non può essere un motivo per essere scavalcati p per preferire un candidato o a un altro.

La formazione è un diritto

Il Capo VI del CCNL Scuola sancisce che “l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio“. Con quali risorse: “Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa” (comma 2, art. 63).

Dunque il personale ATA ha diritto alla formazione, a prescindere dai titoli posseduti, come spiega l’articolo 64: “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Il personale Ata può partecipare, dopo l’autorizzazione del capo d’istituto, in base alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento deve essere proporzionata alla necessità di formazione.