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Green Pass scuola: Personale Ata non possono essere sostituiti subito

Anche il personale ATA, in quanto soggetto dipendente della scuola, incorre nella sanzione della sospensione nel caso in cui non sia in possesso del Green Pass. Ma i dirigenti scolastici non possono provvedere alla sua sostituzione da subito. Devono attendere che si completi il ciclo di cinque giorni senza certificazione verde per provvedere alla sostituzione. Che non può avvenire già dal primo giorno, creando di fatto un problema non da poco alla scuola in termini di gestione dei servizi. Questo perchè la norma parla chiaro: il dipendente personale ata sospeso perché senza certificazione verde Covid19, Green pass, non può essere sostituito dal primo giorno di assenza ingiustificata.

La norma

La Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione spiega che: “Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale,
anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Questo significa che l’assenza ingiustificata scatta già tra primo e quarto giorno.

Divieto di sostituzione

Per quel che riguarda la sostituzione, invece, la normativa spiega che “i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016“.

I dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

  • personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  • personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  • personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

La deroga

Tale divieto – precisa la nota – è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza”.

Una questione che pone come detto un problema organizzativo per i dirigenti scolastici, che si somma a un altro strutturale legato alle supplenze Covid. Questo tipo di supplenze, infatti, per la loro natura incerta riguardo la durata, sono spesso oggetto di rinuncia da parte di chi le riceve, preferendo i dipendenti attendere la proposta di una supplenza le cui tempistiche abbiano contorni più delineati in quanto alla durata, in virtù della motivazione e della necessità che ha portato alla loro attivazione.