Graduatorie, Gps e supplenze

Spezzoni supplenze: a chi vengono assegnate le ore inferiori a sette

Sono i giorni in cui cominciano ad arrivare le prime assegnazioni per le supplenze dopo il caos della procedura su Istanze Online resa quasi impossibile, negli ultimi giorni, dal malfunzionamento dei server che ha provocato rallentamenti e tilt del sistema. Può verificarsi la fattispecie per cui il Ministero si trovi alle prese con l’assegnazione di un numero di ore residue minori o uguali a sei.Spezzoni supplenze: a chi vengono assegnate le ore inferiori a sette

Limite minimo di sette ore

Ricordiamo che il limite minimo è di sette ore, per cui una quantità uguale o inferiore a sei costituisce fattispecie non utile a costituire una cattedra. In questo caso il sistema, che lo ricordiamo è governato da un algoritmo, dovrà riassegnare le ore vacanti. Algoritmo che è già stato impostato affinchè la procedura avvenga in automatico.

Secondo le informazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione in tema di istruzioni e indicazioni operative circa le assegnazioni delle supplenze dei docenti e del personale Ata per l’anno scolastico 2021/2022, la metodologia per il conferimento delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali è chiara.

Assegnazione delle ore residue

Secondo il Miur, nel caso di ore da assegnare nell’ambito della scuola secondaria, per il primo e secondo grado, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali.

Una soluzione inevitabile considerato che sei ore o meno non concorrono a costituire cattedre o posti orario. Le ore in oggetto verranno assegnate ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. In caso non sia possibile assegnare a questi soggetti gli spezzoni uguali o inferiori a sei ore, si scorrerà in base al titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

Come si calcola la cattedra

Non sono tutti uguali i casi relativi all’assegnazione delle ore di insegnamento inferiore o pari a 6. E qui entra in gioco il ruolo del dirigente scolastico, che dovrà valutare se queste ore residue non concorrono a costituire cattedre o posti orario. Se dovesse verificare questa fattispecie, le ore uguali o inferiori a sei dovranno essere assegnate ai docenti dell’organico dell’autonomia.

Sempre il dirigente scolastico, dovrà verificare che i docenti possano vantare specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno. In alternativa, dovranno vantare un titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina. Ma esiste ancora un altro caso. E cioè che queste ore costituiscano cattedra di 18 ore di un titolare interno che ha richiesto riduzione oraria per fruire dei permessi orari della legge 104/92. Se il dirigente scolastico dovesse verificare tale fattispecie, sarà necessario provvedere alla nomina di un supplente dalle graduatorie di Istituto.