La Corte di Cassazione ha chiarito, ormai da molto tempo, che l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato si realizza quando il docente è mantenuto in servizio per oltre un triennio con contratti su posti vacanti in organico di diritto, quindi al 31 agosto, oppure su cattedre al 30 giugno.
In questo caso, però, si deve trattare di contratti che si prolungano oltre i 36 mesi, sempre nello stesso istituto, sempre per la stessa classe di concorso.
Quindi, il requisito è il superamento dei 36 mesi di servizio, senza però che in questo periodo sia stato bandito un concorso che consentisse la partecipazione dell’insegnante e che consentisse quindi l’assunzione a tempo indeterminato.
Il danno da precariato
Bisogna precisare, inoltre, in che cosa consiste il danno da precariato. Una questione di cui si discute spesso, anche se non è sempre chiaro quale sia la sua configurazione nella giurisprudenza.
Si tratta di un danno da vite rinviate, quindi c’è un danno da insicurezza del lavoro che diventa insicurezza delle condizioni di vita.
Una condizione di fragilità che limita o talvolta annulla la possibilità di formulare progetti a lungo termine e previsioni riguardo al proprio futuro, sia professionale che esistenziale.
Chi ha un contratto a tempo determinato, ad esempio, non ottiene la concessione di un mutuo per l’acquisto della prima casa e ha difficoltà a decidere di mettere su famiglia o avere figli.
La stabilizzazione dei precari
Al momento però, non esiste alcuna norma che nella scuola preveda il diritto a ottenere la stabilizzazione una volta superati i 36 mesi di servizio. Per il momento la giurisprudenza è orientata a riconoscere un risarcimento, ma il vero passo in avanti avverrà nel momento in cui i docenti che lavorano da 3 anni come precari nella scuola vedranno riconosciuto il loro diritto a essere stabilizzati.
Un obiettivo che potrebbe essere indirettamente ottenuto con il doppio canale di reclutamento docenti, che consentirebbe di assumere da graduatorie sulla base di punteggio ed esperienza affiancando questo strumento a quello dei concorsi scuola, rivelatisi inadatti o quantomeno insufficienti a superare il problema della supplentite.