Scuola

Risarcimento precari scuola: spetta anche ai docenti già assunti in ruolo, lo dice la Cassazione

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha sancito che anche i docenti assunti a tempo indeterminato possono ottenere un risarcimento per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, purché siano presenti le condizioni previste dalla normativa.

La stabilizzazione non esclude il risarcimento

In passato alcuni tribunali avevano ritenuto che l’assunzione a tempo indeterminato costituisse una misura sufficiente a rimediare all’abuso dei precedenti contratti, escludendo quindi la possibilità di riconoscere ulteriori somme ai lavoratori.

La Cassazione ha invece chiarito che la stabilizzazione non esclude il diritto al risarcimento. Un insegnante può quindi ottenere l’immissione in ruolo e ricevere anche un indennizzo per la precedente successione abusiva di contratti a tempo determinato.

L’assunzione stabile può comunque essere considerata dal giudice per determinare l’importo del risarcimento, ma non costituisce automaticamente un motivo per negarlo.

La disciplina introdotta nel 2024, attraverso la modifica dell’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, prevede un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. L’importo dipende dalla retribuzione del lavoratore e dalla valutazione del giudice.

Il superamento dei 36 mesi di supplenza non determina automaticamente il diritto al risarcimento. È necessario verificare la tipologia dei contratti e le condizioni nelle quali sono stati reiterati.

La prescrizione

La disciplina dell’indennizzo tra 4 e 24 mensilità si applica anche alle cause ancora pendenti, comprese quelle in primo grado, in appello o in Cassazione, purché non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Anche chi non ha mai presentato ricorso potrebbe valutare un’azione risarcitoria. Non è previsto un termine di decadenza, ma un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall’ultimo contratto a tempo determinato, quindi anche un docente già immesso in ruolo può chiedere il risarcimento per il precedente periodo di precariato, se ricorrono le condizioni richieste e non è maturata la prescrizione.

La pronuncia riguarda anche gli insegnanti di religione e di sostegno che hanno lavorato per oltre 36 mesi con contratti a termine. Per alcuni di questi lavoratori può assumere rilievo l’assenza di procedure concorsuali utili alla stabilizzazione. L’eventuale diritto al risarcimento deve comunque essere accertato in relazione alle condizioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza.

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