La ricostruzione di carriera serve a evitare che un docente o un ATA, quando passa di ruolo, venga considerato economicamente come se avesse appena iniziato a lavorare. Dopo la conferma in ruolo può chiedere che una parte o, con le nuove regole, il servizio riconoscibile per intero dell’attività svolta prima del ruolo venga trasformata in anzianità utile ai fini dello stipendio.
Cosa cambia con la riforma del 2023
Il DL 69/2023, convertito nella legge 103/2023, riguarda chi è immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/24 in poi. Per questi lavoratori è stato eliminato il vecchio meccanismo secondo cui, in linea generale, i primi quattro anni di pre-ruolo erano riconosciuti integralmente e la parte successiva solo parzialmente. L’articolo 14 prevede invece il riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio riconoscibile.
“Per intero” non significa automaticamente che ogni anno in cui si sono raggiunti 180 giorni diventa un anno intero di anzianità.
Con la stessa riforma, infatti, è stato modificato l’articolo 489 del Testo unico: per i nuovi assunti si considera il servizio di insegnamento effettivamente prestato, e non opera più la vecchia regola che permetteva, a determinate condizioni, di considerare valido l’intero anno scolastico.
La riforma ha due facce. Prima poteva esserci il riconoscimento dell’anno secondo le vecchie condizioni, ma dopo i primi quattro anni interveniva la penalizzazione dei 2/3. Adesso non c’è più quella penalizzazione, ma viene conteggiato il servizio effettivamente svolto.
Chi presenta domanda nel 2026
Un docente assunto a tempo indeterminato nel 2025/26, che abbia superato l’anno di formazione e prova e sia stato confermato in ruolo dal 1° settembre 2026, può presentare quest’anno la domanda.
La finestra ordinaria è dal 1° settembre al 31 dicembre. La stessa guida ministeriale POLIS conferma questa tempistica.
La ricostruzione può produrre un risultato concreto anche sullo stipendio. Se dopo il riconoscimento del pre-ruolo il docente risulta aver maturato un’anzianità sufficiente per una fascia stipendiale superiore, viene collocato nella fascia corretta e possono derivarne anche differenze economiche arretrate, quando spettanti.
Attenzione anche a come si presenta
La procedura passa da Istanze Online/POLIS, attraverso la funzione “Richiesta di ricostruzione carriera”. I servizi devono essere dichiarati correttamente e poi verificati dall’amministrazione; dichiarazione dei servizi e domanda di ricostruzione sono due adempimenti collegati ma distinti.
E le scuole paritarie?
Bisogna fare attenzione a non confondere scuole paritarie con categorie storiche come scuole pareggiate o parificate, che compaiono nel Testo unico.
La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 4 settembre 2025, causa C-543/23, ha stabilito che il diritto europeo sul lavoro a termine non obbliga l’Italia a conteggiare, nella ricostruzione della carriera statale, il servizio svolto nelle scuole paritarie. La differenza di trattamento, secondo la Corte, dipende dal tipo di istituzione presso cui si è lavorato e non dal fatto che il contratto fosse a termine o indeterminato.
Quindi può verificarsi il paradosso per cui un servizio nella paritaria può dare punteggio nelle graduatorie, ma non per questo deve essere riconosciuto nella ricostruzione di carriera statale.
Per quel che riguarda il recupero del 2013, la Cassazione ha sancito che può essere riconosciuto per la ricostruzione carriera ma ai soli fini giuridici.