Supplenze Gps 2026: chi dovrebbe ritirare la domanda per evitare nomine errate e disponibilità sopravvenute

In vista della procedura di assegnazione delle supplenze da fine agosto mediante algoritmo con il bollettino uno (preceduto dal bollettino zero per la conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie) torna di moda la necessità (non l’obbligo, attenzione) di ritirare la domanda per le max 150 preferenze da parte dei docenti non più interessati a ottenere un incarico a tempo determinato per evitare nomine erronee, disponibilità sopravvenute e rallentamenti nella procedura.

La conseguenza delle nomine errate

La situazione è sempre la solita: ci sono X docenti che hanno presentato la domanda per ottenere un incarico a tempo determinato mediante algoritmo, ma nel frattempo hanno ricevuto un incarico a tempo indeterminato (mediante immissione in ruolo ordinaria o procedura straordinaria come elenchi regionali, scorrimento prima fascia gps sostegno). Se questi docenti non ritirano la domanda, possono risultare assegnatari di un incarico che viene sottratto alla disponibilità dei colleghi, che dovranno poi accontentarsi di uno successivo. Salvo poi quell’incarico tornare nelle disponibilità, ma non per chi ormai ha già ottenuto altro incarico, magari meno gradito.

Il problema è che non c’è alcun obbligo normativo nei confronti dei docenti in questa situazione a ritirare la domanda, solo un invito da parte degli uffici scolastici.

Gli uffici scolastici hanno ufficialmente invitato i docenti a ritirare entro l’ultima settimana di agosto, prima dell’avvio dell’algoritmo la domanda per le supplenze 2026/27, così da evitare assegnazioni errate da parte dell’informatizzazione nomine supplenze.

Chi dovrebbe ritirare la domanda

Sono interessati i docenti già destinatari di una nomina in ruolo da GAE, graduatorie di merito o prima fascia GPS, coloro che nel 2026/27 devono svolgere l’anno di prova, anche se assunti negli anni precedenti, e i docenti assunti dalla prima fascia GPS che non hanno ancora completato i tre anni di servizio effettivo nella scuola dell’anno di prova.

Questi docenti non possono utilizzare l’aspettativa prevista dall’articolo 47 del CCNL per accettare una supplenza. Nel calcolo del triennio rientra anche l’anno svolto a tempo determinato durante il quale è stato effettuato l’anno di prova.