Continuità sostegno: l’algoritmo non parte in caso di conferma ma serve la domanda per le max 150 preferenze

Nonostante sia già alla sua seconda edizione, la procedura per la conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia lascia ancora qualche perplessità da parte dei diretti interessati, considerato che si tratta di una procedura semplice all’apparenza (richiesta da parte delle famiglie di continuare il percorso scolastico con il docente dell’anno precedente) ma complicata nell’attuazione, dal momento che sono previsti diversi passaggi.

La domanda per le max 150 preferenze

Alcuni di questi riguardano il docente, soprattutto la compilazione della domanda per le max 150 preferenze. E ancora prima la disponibilità non vincolante da dare al dirigente scolastico, senza la quale non si troverebbe la stessa sezione apposita nella domanda di fine luglio, questa sì vincolante.

Chi ha già attivato le procedure con il dirigente scolastico dopo la richiesta ricevuta dal medesimo per la conferma, deve necessariamente compilare la domanda per le max 150 preferenze. Se è vero infatti che compilando questa, paradossalmente, per il docente confermato l’algoritmo no partirà, è altrettanto vero che senza di questa non sarà possibile ottenere la conferma.

Il bollettino zero

Anche perché la conferma non è poi automatica, dal momento che è necessario che con l’algoritmo nella fase del bollettino zero, il docente destinatario di continuità didattica sia nominabile. Se lo è, otterrà la conferma sul posto di sostegno dell’anno precedente come da richiesta della famiglia del suo studente. In caso contrario, potrà partecipare come tutti gli altri all’assegnazione degli incarichi mediante algoritmo dal bollettino uno in poi.

Anche perché alla data del 16 luglio, quando parte la finestra temporale per la presentazione della domanda per le max 150 preferenze utili all’assegnazione delle supplenze mediante algoritmo, non è possibile ancora sapere se la conferma sarà attivata o meno.

Si resta intanto sempre in attesa della sentenza del Tar attesa per fine 2026 con cui i giudici si esprimeranno sulla validità o meno di questa procedura di nomina in base al ricorso presentato dai sindacati già lo scorso anno.