Supplenze brevi e temporanee: non oltre l’ultimo giorno di lezione, chi può essere convocato

In vista del nuovo anno scolastico, come di consueto, alla parte di assegnazione delle supplenze verrà riservata grande attenzione e massimo spazio, considerato il numero di cattedre a tempo determinato da assegnare. Tra gli incarichi a tempo determinato ci sono anche le supplenze brevi e temporanee, supplenze gestite direttamente dalle scuole mediante graduatorie d’istituto. Per questa tipologia di supplenze, non si può andare oltre l’ultimo giorno di lezione.

Gli assegnatari di uno spezzone

Sono supplenze diverse rispetto agli incarichi annuali o fino al 30 giugno, ma temporanee legate alle necessità della scuola.

Le supplenze brevi vengono assegnate dalle scuole tramite procedura informatica. Per assegnare questi incarichi si fa riferimento a docenti liberi o parzialmente occupati. Gli insegnanti che sono già assegnatari di uno spezzone conservano il diritto al completamento. Ci sono però limiti precisi di orario, sedi, comuni e compatibilità.

Per l’assegnazione di questi incarichi, gli istituti fanno riferimento a una procedura informatica che consente di consultare le graduatorie. In questo modo è più semplice farsi un’idea della situazione degli aspiranti docenti. La convocazione arriva dopo che di verifica se il docente è totalmente inoccupato, quindi libero da incarichi, o parzialmente occupato. In quest’ultimo caso, significa che è già impegnato con uno spezzone orario ma ancora in condizione di completare l’orario.

Le convocazioni inutili

Lo scopo di questo controllo preventivo è scongiurare il rischio di incorrere in convocazioni nei confronti di insegnanti impossibilitati poi ad accettare la supplenza.

L’obiettivo è convocare solo gli aspiranti che sono effettivamente nella condizione di accettare. Di questo elenco fanno parte
i docenti senza incarico, e quelli che hanno già una supplenza non a orario intero e possono completare.

Il diritto al completamento orario

I supplenti che hanno già un incarico, ma con orario non completo, non perdono il diritto a cercare un completamento. In questo modo possono ottenere altre ore che consentono di arrivare all’orario pieno.

La normativa consente anche di dividere le ore disponibili. Ci sono però dei paletti, come la necessità di insegnamento unitario per la stessa classe di concorso: deve restare unitario l’insegnamento di sostegno e l’orario complessivo deve essere compatibile.

Si può quindi ottenere il completamento senza incorrere in spezzettamenti irrazionali o incompatibili con l’organizzazione scolastica.