Data da segnare con il circoletto rosso sul calendario quella di domani (venerdì 29 maggio) che coincide con la pubblicazione degli esiti della mobilità docenti 2026, primo grande appuntamento in vista del prossimo anno scolastico che si lega a doppio filo con la questione delle immissioni in ruolo e della nomina supplenza in virtù dei posti vacanti che si potrebbero andare a creare.
L’esito delle domande
L’esito delle domande che verrà reso noto domani, infatti, avrà un impatto diretto sia sul futuro professionale dei docenti che hanno in prima persona presentato domanda di mobilità, sia su quello di coloro i quali aspettano in vista del prossimo anno una prima assegnazione di cattedra mediante immissione in ruolo o l’assegnazione di una supplenza tramite algoritmo tra fine agosto e inizio settembre.
Per verificare se si rientra nell’elenco di coloro i quali hanno visto accettare con esito positivo la propria istanza, bisogna fare riferimento all’elenco completo di trasferimento o passaggio sul sito istituzionale dell’Ufficio scolastico di destinazione, con l’indicazione. L’elenco dei nominativi, tutelati dalla privacy, sarà corredato da scuola di destinazione, tipologia di posto richiesto, punteggio complessivo, eventuali precedenze. Quando parliamo di rispetto della privacy, ci riferiamo alle norme in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e delle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali.
Purtroppo come ogni anno ci saranno anche le domande rifiutate: questi docenti avranno notizia dell’esito, purtroppo non positivo, mediante gli stessi canali mail, ma anche sfruttando la funzione resa disponibile su Istanze on line, che contiene l’esito di tutte le domande.
La rinuncia al trasferimento
Per quanto riguarda i docenti che nel frattempo, per qualunque motivo, dovessero aver cambiato idea e volessero rinunciare a un trasferimento dopo averlo ottenuto, è bene ricordare che l’articolo 5 comma 5 della Ordinanza Ministeriale 43/2026 specifica che
“non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”.