Fino a 9 punti in più in graduatoria per servizio speciale: entro il 30 giugno l’elenco delle scuole valide

Sta destando molto interesse, ma anche qualche polemica e incertezza, l’iniziativa del ministero comunicata negli scorsi giorni inerente la possibilità di ottenere punteggio aggiuntivo in caso di servizio nelle scuole delle piccole isole.

I giorni di servizio

Il ministero ha specificato che si può usufruire di questo beneficio unicamente disponendo di servizio valido solo con 120 giorni di didattica effettiva. In questo senso proprio il ministero è stato destinatario di richiesta di chiarimenti da parte dei sindacati, anche alla luce del forte interesse che la cosa ha suscitato in molti precari, con la prospettiva di migliorare la propria graduatoria GPS in modo che sia spendibile poi per ottenere incarico su altre scuole.

La norma è contenuta nell’ambito dello schema di decreto attuativo dell’articolo 25, comma 1, della Legge n. 70 del 7 maggio 2026.

Il punteggio aggiuntivo verrebbe aggiunto nelle graduatorie del personale docente, GAE, GPS e graduatorie d’istituto per le supplenze nel caso in cui il docente abbia prestato servizio nelle scuole ubicate nelle piccole isole.

I punti aggiuntivi sarebbero sei, per ogni anno in cui il docente abbia “effettivamente prestato servizio” per almeno 180 giorni, di cui almeno 120 giorni di attività didattica. In caso di servizio svolto in plessi di scuola primaria articolati in pluriclassi situati negli stessi territori, si ha diritto ad altri 3 punti annui.

Il punteggio massimo

Un totale potenziale quindi fino a 9 punti di cui beneficiare in graduatoria in aggiunta alle tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi. Ora non resta che aspettare l’elenco dei plessi coinvolti dall’iniziativa, la scadenza è il prossimo 30 giugno.

Nel frattempo i sindacati chiedono chiarimenti circa la questione dei “180 giorni di cui almeno 120 di attività didattica”, invitando il ministero a specificare cosa si intenda per “servizio effettivamente prestato” in riferimento alla sorte delle assenze tutelate dall’ordinamento, come quelle per maternità, in modo che non si verifichino interpretazioni restrittive o disomogenee da parte degli uffici competenti al momento della valutazione del servizio ai fini delle graduatorie.