Precari scuola: no al pagamento delle ferie a Natale, Pasqua e ponti. Solo tra fine lezioni e 30 giugno

La Corte di Cassazione sancisce in maniera definitiva una questione che la scuola si porta avanti da tempo e che interessa centinaia di migliaia di docenti: il pagamento delle ferie. I giudici hanno sancito che il pagamento delle ferie è un diritto, ma con un distinguo.

Il distinguo della Cassazione

Quelle dei periodi di Natale, Pasqua, Carnevale non vanno pagate, mentre va riconosciuto il pagamento per quelle che si collocano tra fine lezioni e 30 giugno.

L’ultima parola è arrivata con la recente sentenza della Sezione lavoro, depositata il 20 maggio 2026. In questo modo viene finalmente regolamentata la situazione contrattuale dei precari con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Sono anni che il tema delle ferie non pagate riempie le aule dei tribunali e gli uffici dei sindacati. Adesso finalmente sembra ci sia una parola definitiva sulla questione.

Alla base della decisione c’è un principio già affermato dalla giurisprudenza europea, in base al quale il lavoratore ha il diritto di essere messo a conoscenza da parte del datore di lavoro prima di perdere ferie e relativa indennità. Ma vale anche per le ferie in concomitanza con periodi in cui la scuola è chiusa, come vacanze natalizie, pasquali e ponti?

Pagamento delle ferie non godute

Secondo la Cassazione, dopo la conclusione delle lezioni e fino al 30 giugno la situazione è diversa dalle altre festività, in quanto sono settimane dell’anno in cui i docenti possono essere impegnati in scrutini, esami e altre attività collegiali.

Questo comporta per il dirigente scolastico l’obbligo di informare espressamente il lavoratore sulla possibilità di utilizzare le ferie. Il motivo è che, se non lo fa, il dipendente rischia di perdere il diritto all’indennità economica. Se non c’è comunicazione, il precario ha diritto al pagamento delle ferie non godute.