Una delle questioni che ogni anno si ripropongono in ambito conferimento incarichi a tempo determinato per il prossimo anno scolastico riguarda la possibilità per i docenti di ruolo di accettare supplenze al pari dei precari. Una situazione che viene vissuta come ingiustizia da questi ultimi, che si vedono privati di possibilità di incarico partendo da una posizione già svantaggiata rispetto a colleghi con una cattedra assicurata.
Supplenze anche da graduatorie di istituto
Ma la normativa consente ai docenti di ruolo, in base all’articolo 47 del CCNL, di accettare incarichi di supplenza da GPS. In realtà possono accettare incarichi anche da graduatorie d’istituto, a patto che si tratti di incarichi al 30 giugno o al 31 agosto. Niente da fare invece per quel che riguarda gli spezzoni, invece, come specificato dalla circolare n. 11814 del 6 maggio 2026. Lo stesso Ministero ha specificato che “il personale scolastico di ruolo, che partecipa alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi degli articoli 47 e 70 del CCNL vigente, è tenuto ad indicare, nell’istanza informatizzata della scelta delle sedi, solamente i posti interi”.
L’obiettivo è non veder dilapidato l’eventuale posto assegnato per errore. Se così fosse, si finirebbe per togliere il posto stesso per poi rimetterlo nell’algoritmo in un turno successivo. Non è possibile nemmeno impiegarla nel corso dell’anno di prova. La retribuzione naturalmente va considerata in rapporto al tipo di contratto, considerato che per le supplenze il corrispettivo è diverso. Questo perché in caso di contratto va ricordato Durante l’incarico a tempo determinato, il docente percepisce il trattamento economico previsto per il contratto di supplenza.
Ma niente anzianità
Poi una volta scaduto il contratto a tempo determinato l’insegnante di ruolo rientra nella scuola di titolarità e percepisce nuovamente la retribuzione equivalente. Niente NASpI, perché il docente non perde il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La nota dolente è che l’anno svolto come supplente non vale come anzianità nel ruolo di titolarità, configurandosi l’aspettativa dal rapporto a tempo indeterminato.