Supplenze GPS, la Cassazione interviene sull’algoritmo: nodo rinuncia implicita

Il nuovo sistema di ripescaggio che verrà introdotto grazie alla nuova ordinanza in vista del prossimo algoritmo che assegnerà le supplenze a settembre 2026 ha già di fatto posto rimedio alla questione, ma si torna a parlare dell’illegittimità del sistema di esclusione dei docenti rinunciatari involontari per sedi non espresse, con riferimento agli anni passati.  Con ordinanza del 16 febbraio 2026, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Sezione Lavoro. La Corte d’Appello dell’Aquila ha sollevato dubbi sulla compatibilità di questo meccanismo con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, richiamando l’articolo 97 della Costituzione.

Il problema riguarda il modo in cui vengono assegnate le supplenze ai docenti tramite il sistema automatico dell’algoritmo.

Cosa succede oggi

Quando un docente fa domanda, deve indicare le scuole dove è disposto a lavorare. Se non mette tutte le scuole possibili e non ottiene una nomina tra quelle scelte, il sistema lo esclude automaticamente dai turni successivi, anche se dopo restano posti liberi.

La questione è: non indicare alcune scuole significa davvero “rinunciare” a lavorare anche dopo? Oppure è ingiusto essere esclusi del tutto? Alcuni giudici hanno detto che il sistema è corretto, altri no. Per questo c’è tanta confusione e molti ricorsi. La Corte di Cassazione dovrà dare una risposta definitiva: stabilirà una regola valida per tutti. La buona notizia è che nel frattempo il sistema è già stato cambiato. Con le nuove regole chi non ottiene una supplenza subito, può essere “ripescato” dopo, se si liberano posti.

Quindi il docente non è più penalizzato se non indica tutte le scuole. Prima o si indicavano tutte le sedi o si rischiava di restare fuori. Dal prossimo anno si potranno scegliere meglio le scuole senza essere esclusi automaticamente. Nel frattempo la Cassazione dirà se il vecchio sistema era giusto o no.