La richiesta di mobilità all’interno della stessa scuola di titolarità non attribuisce alcuna priorità automatica al docente che presenta domanda. L’assegnazione dei movimenti avviene nel rispetto delle fasi previste dal contratto e secondo l’ordine stabilito a livello nazionale, con incidenza determinante del punteggio solo tra domande appartenenti alla medesima operazione.
Trasferimento e passaggio: domande distinte e cumulabili
Un docente titolare su posto di sostegno che abbia superato il vincolo quinquennale può chiedere il trasferimento su posto comune, purché in possesso dei titoli richiesti. Allo stesso modo, se abilitato per un’altra classe di concorso, può presentare domanda di passaggio di cattedra.
Le due istanze possono essere inoltrate contemporaneamente, utilizzando i moduli specifici previsti dalla procedura. Il docente ha inoltre la possibilità di indicare quale delle due domande debba essere trattata con priorità nel caso in cui entrambe risultino soddisfabili. Si tratta di movimenti differenti, inseriti in momenti diversi delle operazioni di mobilità.
Le tre fasi previste dal contratto
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità distingue le operazioni in tre fasi, ovvero trasferimenti all’interno dello stesso comune, tra comuni della stessa provincia, mobilità interprovinciale e mobilità professionale.
Il trasferimento provinciale da sostegno a posto comune, anche quando riguarda la scuola di titolarità situata nello stesso comune, rientra nella seconda fase.
Il passaggio di cattedra, invece, è considerato mobilità professionale e viene trattato nella terza fase, successiva rispetto ai trasferimenti provinciali. L’ordine delle operazioni è dettagliato negli allegati al contratto e viene applicato in modo rigoroso dagli uffici competenti.
Effetti sull’assegnazione dei posti
Il punteggio assume rilievo esclusivamente tra domande che appartengono alla stessa fase e alla stessa tipologia di movimento. Ciò significa che un docente che richiede un passaggio di cattedra concorre con altri colleghi che presentano la medesima richiesta, sulla base del punteggio posseduto.
Diversamente, i trasferimenti provinciali vengono esaminati prima dei passaggi di cattedra. Di conseguenza, un docente che chiede trasferimento può ottenere il posto anche con un punteggio inferiore rispetto a chi presenta domanda di passaggio, poiché le operazioni della seconda fase precedono quelle della terza.
La circostanza che la richiesta riguardi la propria scuola di titolarità non comporta, quindi, alcun diritto di precedenza. Le assegnazioni seguono esclusivamente l’ordine delle fasi contrattuali e la graduatoria interna prevista per ciascun tipo di movimento.
