Concorso scuola, niente vantaggi per il servizio su sostegno ma c’è la riserva del 30% per chi insegna da 3 anni

Al prossimo concorso scuola Pnrr 3 ogni docente, avendone titolo, può partecipare sia per posto comune che per posto di sostegno. Nonostante tutte le attenzioni che il ministero sta riservando a questa categoria negli ultimi tempi, anche a costo di ricevere numerose critiche (conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia, nuovi Corsi Indire per la specializzazione abbreviata, con il secondo ciclo che si rivolge a una platea ancora più estesa di candidati) non è previsto alcun accesso agevolato ai concorsi per i docenti di sostegno.

Non solo Tfa sostegno

Il bando non prevede infatti riserve di posti o procedure agevolate per chi possiede la specializzazione sul sostegno e anni di servizio nella scuola, ma solo la possibilità di iscrizione con riserva per chi sta frequentando il Corso Indire.

Il possesso quindi della specializzazione sul sostegno costituisce un requisito essenziale per l’accesso ai relativi posti, ma non conferisce alcun beneficio relativo a eventuali quote riservate aggiuntive.

Parteciperanno al prossimo concorso PNRR3, per la prima volta, non solo gli specializzati mediante TFA sostegno ma anche quelli provenienti da percorsi specializzazione Indire ex art. 6 ed ex art. 7 e percorsi specializzazione estero. Questo però non comporta alcuna differenza nello svolgimento del concorso per quel che riguarda prova scritta e prova orale, né per quel che concerne l’accesso ai posti, uguale per tutti a prescindere dal titolo di accesso.

La riserva di posti

Invece disporre di tre anni di servizio svolto su posto specifico, oltre a essere requisito di accesso in caso di mancanza di abilitazione, consente di ottenere punteggio in graduatoria per chi supera sia prova scritta che orale.

Secondo l’art. 13 comma 9 del DM 205/2023 è prevista una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva, di cui al periodo precedente, vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico.

Chi dispone di questo requisito potrebbe quindi avere accesso alla quota del 30% dei posti riservati.