Tre anni di servizio con diploma Itp per iscriversi al Pnrr 3: l’equivoco sorto in diverse regioni dopo il bando

Tra le tante questioni ancora da risolvere e da chiarire dopo la pubblicazione del bando per il Pnrr 3 del ministero, come ad esempio la possibilità di partecipazione con riserva di chi frequenta i 30 cfu online, escluso dal bando stesso ma inserito in piattaforma di iscrizione, c’è anche quella relativa ai diplomati Itp.

La questione dei diplomati itp

Per chi dispone di questo titolo, c’è la possibilità di partecipare anche senza laurea, possibilità che potrebbe anche essere prorogata al 2026 se passerà il relativo emendamento al decreto scuola in discussione in questi giorni.

Il dubbio è se oltre al requisito del diploma Itp sia necessario anche essere in possesso dei tre anni di servizio. La questione è stata chiarita, e non è necessario avere tre anni di servizio, basta il diploma. Infatti per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) la normativa, prima ancora che il bando, prevede che sia sufficiente il solo diploma di accesso alla classe di concorso.

Da dove nasce l’equivoco? Dal fatto che il bando, all’articolo 4 comma 3, è poco chiaro e ha portato alcune regioni a convincersi che oltre al diploma Itp servissero anche tre anni di servizio.

Da dove nasce l’equivoco

Ma il comma 2 specifica che l’accesso è possibile con l’abilitazione o con il titolo ritenuto idoneo dalla normativa vigente, cioè il diploma.

Tutto nasce dal fatto che nell’art. 4 comma 3 del bando è sancito che “fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”

Previsione che riguarda i posti comuni, per i quali in caso di mancato possesso di abilitazione, l’accesso tramite titolo di studio prevede tassativamente il possesso dei tre anni di servizio. Invece per gli ITP il titolo di studio è sufficiente, essendo contemplato al comma 2 come sancito dal bando stesso: per iscriversi al Pnrr 3 è sufficiente quindi il diploma conseguito ai sensi del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017, senza tre anni di servizio.