Ritorno alle nomine in presenza, anche questo sistema non “tornava indietro”, era più lento e commetteva errori

Come sempre, ogni anno nei giorni successivi alle prime nomine di supplenza mediante algoritmo, tornano le polemiche sul presunto malfunzionamento dello stesso, o quantomeno su caratteristiche del sistema informatizzato di assegnazione delle nomine che non soddisfa i docenti precari coinvolti.

La chiamata diretta delle scuole

Una delle critiche maggiori che ciclicamente vengono attribuite all’algoritmo è il fatto che non torna indietro, ovvero considera rinunciatari docenti per i quali in un determinato bollettino non sono riscontrate sedi attribuibili in base alle preferenze espresse, alla disponibilità e alla posizione in graduatoria.

Quest’anno non solo si fa nuovamente sentire lo schieramento che invoca il ritorno alle nomine in presenza, ma addirittura l’Anp auspica l’estensione della norma che consente la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia a tutti i docenti precari, mediante chiamata diretta da parte delle scuole.

Ma davvero il sistema di nomine in presenza era migliore rispetto a quello attuale, ed esente da difetti? Come spesso accade, ciò che appartiene al passato viene ricordato come migliore e si tende a scremare dalle criticità, ricordando solo gli aspetti positivi.

Le nomine in presenza

In realtà anche le convocazioni in presenza presentavano dei difetti, a cominciare dai tempi lunghi. Spesso si arrivava fino a novembre, e non mancava disorganizzazione e assegnazioni oggetto di critiche.

Non mancavano inoltre casi di docenti accettassero e poi non prendessero servizio, e anche allora c’erano molti disservizi. L’algoritmo consente sicuramente di ridurre le tempistiche, pur non essendo esente da difetti.

Per quanto riguarda poi il fatto che l’algoritmo non tona indietro, anche le convocazioni in presenza erano caratterizzate dallo stesso meccanismo.

I docenti rinunciatari

Con le nomine in presenza, in seconda convocazione, se si verificava una rinuncia di nomina conferita su delega o a seguito di disponibilità, i docenti che in prima convocazione non avevano accettato posti o spezzoni disponibili erano esclusi dalle successive fasi di attribuzione delle supplenze. Il completamento valeva solo per chi aveva accettato uno spezzone.