L’impiego di un docente su posto di sostegno per svolgere supplenza su posto comune è illegittimo. Lo ha sancito la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009. Un tema che torna di attualità nei giorni in cui si stanno predisponendo le nomine per i docenti di sostegno confermati sulla stessa cattedra dello scorso anno, in virtù del nuovo decreto dm n. 32 del 26 febbraio 2025, e a pochi giorni dall’inizio delle lezioni, quando inevitabilmente ci saranno da coprire mancanze di docenti che non hanno ancora ottenuto l’incarico da gps.
Le linee guida sull’integrazione scolastica
In base alla circolare Miur, il MIR ha sancito le Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sancendo che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
Non si può dunque utilizzare il docente di sostegno su posto comune per supplenze. Inoltre, in base alla nota ministeriale n° 9839 dell’8 novembre 2010, “Appare opportuno … non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. Un’estensione della previsione che specifica ulteriormente il da farsi.
Divieto anche sulla stessa classe di servizio
Il docente di sostegno dunque deve svolgere le funzioni per le quali ha ottenuto l’incarico, in base a quanto sancito, che specifica come “il ruolo del docente di sostegno che seppur contitolare della classe nelle attività didattiche, tuttavia la sua funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza del docente curricolare”.
Questo significa che tutte le volte in cui si ricorre all’insegnante di sostegno per fare supplenze, si incorre in un inadempimento contrattuale. Situazione che comporta anche un danno nei confronti dell’alunno disabile affidatogli.
Attenzione: il riferimento non è solo ai docenti che si recano in altre classi interrompendo il loro servizio, ma anche a quelli che dovessero sostituire il collega curricolare della classe in cui sono in servizio.