Algoritmo Gps 2025, confermato che anche quest’anno non tornerà indietro

Anche quest’anno l’algoritmo per le supplenze non tornerà indietro. A poche ore dall’avvio dell’edizione 2025 della procedura informatizzata di assegnazione incarichi a tempo determinato per il personale precario della scuola che ha presentato domanda per le max 150 preferenze, molti docenti si chiedono se il meccanismo di funzionamento dell’algoritmo cambierà rispetto all’anno scorso.

Le sanzioni

Una domanda legittima, in virtù del cambiamento, non da poco, inerente la fase zero con relativo bollettino che in questi giorni sta anticipando l’algoritmo stesso. Una novità sostanziale, che impatta sia sulle tempistiche sia sulla disponibilità degli incarichi, in particolar modo quelli sul sostegno.

Al di là di questa novità sostanziale, non ci saranno differenze nel meccanismo dell’algoritmo, che funzionerà in base agli stessi principi di dodici mesi fa. Algoritmo che si basa sull’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, uguale nella parte inerente le sanzioni alla precedente OM n. 112/2022 e alla OM n. 60/2020.

Lo conferma anche l’Ufficio Scolastico di Cuneo che mette le mani avanti circa uno degli aspetti che da sempre rappresentano uno dei motivi principali di lamentele da parte dei docenti, ovvero il fatto che l’algoritmo non torna indietro.

L’algoritmo non torna indietro

Sarà così anche quest’anno, e lo sancisce l’ufficio scolastico piemontese anticipando la possibilità di reclami rispetto a questa eventualità:

“Per il primo turno di nomine e a valere per i successivi, si precisa che, in applicazione dell’art. 12 c.10 dell’O.M. 88/24, “l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento”.